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Stemma Molise

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 32. (¹)


 Disciplina   dell'esercizio   delle  attivita'  professionali  delle
agenzie di viaggi e turismo.

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 21
                         del 31 ottobre 1996

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

            DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO

                               Art. 1.
                        Finalita' della legge

  1. Con la presente legge la Regione Molise in attuazione del D.P.R.
14 gennaio 1972, n. 6 e nel rispetto dei principi sanciti dagli artt.
9,  10  e  11  della  legge 17 maggio 1983, n. 217, della convenzione
internazionale relativa ai contratti di viaggio ratificata con  legge
27  dicembre  1977,  n.  1084, nonche' del D.L.vo 23 novembre 1991 n.
392 e del D.L.vo 17 marzo 1995 n. 111, disciplina  l'esercizio  delle
agenzie di viaggi e turismo.

                               Art. 2.
                     Agenzie di viaggi e turismo

  1.  Sono  agenzie  di  viaggi  e  turismo le imprese che esercitano
congiuntamente     o     disgiuntamente     le      attivita'      di
organizzazione/produzione  di  viaggi  e turismo e di intermediazione
vendita dei predetti  servizi.

                               Art. 3.
             Attivita' delle agenzie di viaggi e turismo

  1. Sono  attivita'  proprie  delle  agenzie  di  viaggi  e  turismo
l'organizzazione  e  la  vendita  di  pacchetti turistici, cosi' come
definiti dal D.L.vo 11 marzo 1995, n. 111.
  2. Le agenzie di viaggi  possono  svolgere  le  seguenti  attivita'
complementari,  fornendo  le  garanzie  e  dotandosi  degli eventuali
titoli autorizzativi secondo  quanto  previsto  dalle  normative  che
disciplinano le singole attivita':
   a) emissione e vendita di biglietti di trasporto;
   b)  organizzazione di escursioni locali individuali o collettive e
giri di citta' con ogni mezzo di trasporto;
   c) accoglienza di  clienti  nei  porti,  aereoporti,  stazioni  di
partenza e di arrivo dei mezzi collettivi di trasporto;
   d)  prenotazione  dei  servizi  di  albergo,  residence,  villaggi
turistici, campeggi o  di  ristoranti  ovvero  vendita  di  buoni  di
credito  per  detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali
ed esteri;
   e)  attivita'  di  informazione   e   propaganda   di   iniziative
turistiche;
   f)   inoltro,   ritiro   e   deposito   di  bagagli  per  conto  e
nell'interesse dei propri clienti;
   g) noleggio di autovetture e/o di altri mezzi di trasporto;
   h) emissioni di polizze turistiche per viaggiatori, a garanzia  di
infortuni, di assistenza malattia e di furto e/o danni al bagagliaio,
ecc.;
   i)  prenotazione  e  vendita  di biglietti per spettacoli, fiere e
manifestazioni;
   l) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
   m) rilascio e pagamento di assegni turistici, di assegni circolari
e altri titoli di credito per viaggiatori, di lettere di credito e di
cambio valuta;
   n) distribuzione e vendita di pubblicazioni utili al turismo quali
guide, opere illustrative, ecc.

                               Art. 4.
              Attivita' delle agenzie fuori della sede

  1.  E'  consentita  la  vendita  di  pacchetti  e  di altri servizi
turistici da parte delle agenzie di viaggi  e  turismo  al  di  fuori
della propria sede.
  2.  Le  agenzie  di  viaggi  e  turismo possono prestare servizi ad
imprese ed organismi vari direttamente presso la  sede  degli  stessi
anche  mediante  la dislocazione di terminali remoti "in - plant" che
comportino o meno la presenza di personale dell'agenzia.
  L'attivita' e' soggetta a comunicazione alla Regione -  Assessorato
al  turismo  -  ed  al  comune  territorialmente  competente entro il
termine di 30 giorni  dall'avvio  della  stessa.  L'attivita'  "in  -
plant" e' limitata all'ambito del territorio della Regione.
  3. Le agenzie di viaggi e turismo possono prestare i propri servizi
temporaneamente  in  occasione di mostre borse e fiere, nella sede in
cui si tengono tali manifestazioni, dandone preventiva  comunicazione
alla Regione - Assessorato al turismo.
  I servizi possono essere prestati limitatamente alle manifestazioni
che si svolgono nell'ambito del territorio regionale.
  4.  La vendita dei servizi di agenzie per corrispondenza o mediante
strumenti telematici, o mediante promotori commerciali porta a porta,
e'  subordinata  alle  norme  sul  diritto  di   recesso   da   parte
dell'acquirente (tutela del consumatore).
  5.  I  promotori  commerciali  devono essere muniti di documento di
identificazione rilasciato dall'agenzia; di tale promotori  l'agenzia
deve   tenere  un  elenco  presso  la  propria  sede  a  disposizione
dell'autorita' di vigilanza.
  6. L'attivita' di  vendita  mediante  strumenti  telematici  o  per
corrispondenza, puo' essere svolta su tutto il territorio nazionale.
  7.  L'attivita'  di  vendita mediante promotori commerciali porta a
porta e' limitata all'ambito provinciale in cui ha sede  l'agenzia  o
filiale o succursale.

                               Art. 5.
                        Opuscoli informativi

  1.  Gli  opuscoli  informativi  concernenti i pacchetti turistici e
quelli concernenti i viaggi, crociere, escursioni e soggiorni, devono
essere redatti in conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.  9  del
D.L.vo n. 111/1995.
  2.  Gli  opuscoli  informativi  non  sono  soggetti ad approvazione
preventiva, ne' devono essere trasmessi  all'Ente  di  vigilanza.  La
pubblicazione  di opuscoli informativi redatti in modo non conforme a
quanto sopra indicato, e' sanzionato amministrativamente.

                               Art. 6.
                       Requisiti professionali

  1. Il titolare dell'agenzia deve offrire, anche mediante persone da
lui preposte alla  conduzione  dell'agenzia,  garanzie  di  capacita'
professionale  per la direzione delle stesse, nonche' di onorabilita'
e assenza di fallimento (D.L.vo 23 novembre 1991, n. 392).
  2. La prova del  possesso  delle  capacita'  professionali  per  la
direzione   dell'agenzia  e'  fornita,  al  momento  della  richiesta
dell'apertura della stessa o di variazioni successive, presentando la
certificazione che  comprovi  che  e'  stata  prestata  attivita'  in
agenzie  di  viaggi e turismo secondo quanto disposto dall'art. 4 del
D.L.vo n. 392/91.
  3. Tale procedura si applica sia ai  cittadini  comunitari  che  ai
cittadini italiani.
  4.  In  subordine  alla  presentazione  dei  titoli,  la  prova del
possesso delle capacita' professionali puo' essere fornita sostenendo
l'esame previsto dall'art. 10 della presente legge.

                               Art. 7.
                        Requisiti strutturali

  1. L'agenzia deve disporre di strutture ed attrezzature idonee allo
svolgimento delle attivita' autorizzate, nonche', nel caso di vendita
al pubblico, di locali facilmente  accessibili,  anche  ai  disabili,
convenientemente  arredati  e  distinti  da  quelli di altri esercizi
commerciali.

                               Art. 8.
             Produttori di servizi turistici e ricettivi

  1. I produttori di servizi turistici e ricettivi,  singolarmente  o
tra   loro  associati  nelle  forme  previste  dalla  legge,  possono
prenotare e vendere direttamente al pubblico i  loro  servizi,  anche
organizzati  in  forma  di  pacchetto  turistico.  Nel  pacchetto  si
combinano gli elementi dell'alloggio, dei  servizi  turistici  e  del
trasporto;  quest'ultimo,  pero'  non  deve  costituire la parte piu'
significativa del pacchetto (sono ammessi i transfert locali).
  2. L'esercizio di  tale  attivita'  non  e'  soggetto  alla  stessa
autorizzazione  di  agenzia  di viaggi e turismo, ma deve rispettare,
per quanto applicabile, le  norme  che  regolano  la  responsabilita'
contrattuale e le garanzie al consumatore.
  I  produttori  di  tali  servizi  sono  tenuti  alla  sola denuncia
dell'inizio dell'attivita', secondo quanto previsto  dalla  normativa
vigente in materia.

                               Art. 9.
            Obblighi del titolare e del direttore tecnico

  1.   Il   direttore   tecnico   deve   prestare  la  propria  opera
professionale alle  dipendenze  di  una  sola  agenzia  o  filiale  o
succursale autonoma, con carattere di continuita' ed esclusivita'.
  2.  In  caso  di  inosservanza  degli  obblighi  di  cui  al  comma
precedente  la  Giunta  regionale,  su  proposta  dell'Assessore   al
turismo, provvede alla sospensione dall'esercizio della professione.
  3.  La  Giunta  regionale,  inoltre,  su proposta dell'Assessore al
turismo, puo' disporre la sospensione o,  nei  casi  piu'  gravi,  la
revoca  dell'autorizzazione  anche  nei  confronti  dei titolari, per
inosservanza degli obblighi discendenti dalla presente legge.

                              Art. 10.
                        Esame di abilitazione

  1. Ai fini della ammissione all'esame di abilitazione gli aspiranti
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
   a) licenza di scuola media superiore o titolo equipollente;
   b) non aver riportato condanne penali.
  2.  I  requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione
della domanda.
  3. Le modalita' ed i termini  dell'esame  di  abilitazione  vengono
definiti con apposito bando della Giunta regionale.

                              Art. 11.
                 Domanda di partecipazione all'esame

  1.  Coloro  che  intendano  partecipare  all'esame  di abilitazione
devono  inoltrare  domanda  in  carta  legale  alla  Regione  Molise,
Assessorato al turismo, e devono dichiarare:
   a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
   b) luogo di residenza;
   c) titolo di studio posseduto;
   d) l'assenza di condanne penali;
   e) le lingue straniere, almeno due sulle quali intendono sostenere
gli esami, scelte tra quelle maggiormente diffuse;
   f)  il  recapito  presso  il  quale  dovranno  essere  inviate  le
comunicazioni inerenti l'esame e recapito telefonico.
  2. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei  modi
di legge.
  3.  In  caso di superamento dell'esame il richiedente deve produrre
la certificazione attinente i requisiti di cui agli artt. 10 e 11.

                              Art. 12.
                           Prova di esame

  1. L'esame  di  abilitazione  all'esercizio  della  professione  di
direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo consiste:
  1. Prova scritta:
   tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie
di viaggio e turismo;
   principi di legislazione turistica;
   geografia turistica.
  2. Prova scritta:
   traduzione  di  una  lettera  a contenuto commerciale nelle lingue
straniere scelte dal candidato.
  Prova orale:
   colloquio sulle materie  delle  prove  scritte  e  su  due  lingue
straniere, compresa quella oggetto della prova scritta.

                              Art. 13.
                        Commissione di esame

  1.  La  Commissione  d'esame  per  l'abilitazione  all'esercizio di
direttore tecnico e' cosi' composta:
   il responsabile del settore turismo che la presiede;
   un insegnante o esperto di tecnica turistica e  di  organizzazione
delle agenzie di viaggi e turismo;
   un insegnante o esperto di legislazione turistica;
   un rappresentante degli EE.PP.T.;
   un insegnante o esperto in geografia turistica.
  2.  Della Commissione fanno parte di volta in volta membri aggiunti
laureati nelle lingue straniere richieste dai candidati.
  3. Le funzioni di segretario  sono  svolte  da  un  funzionario  in
servizio presso il settore turismo.
  4.  La  Comissione  e'  nominata  con  deliberazione  della  Giunta
regionale.

                              Art. 14.
             Autorizzazione all'apertura e all'esercizio
          delle attivita' delle agenzie di viaggi e turismo

  1. L'apertura delle agenzie di viaggi e turismo e l'esercizio delle
attivita' di cui all'art. 3 della presente legge,  sono  soggette  ad
autorizzazione  dell'Amministrazione  regionale,  da  concedersi  con
decreto del presidente della Giunta regionale.

                              Art. 15.
             Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

  1. Coloro che intendano ottenere l'autorizzazione  all'apertura  ed
all'esercizio  di  un'agenzia  di  viaggi  e turismo, devono produrre
domanda in carta legale alla Regione Molise - Assessorato al  turismo
- indicando in essa:
   a)  le  complete  generalita' e la cittadinanza del titolare o del
legale rappresentante nel caso di societa';
   b) le complete generalita' della persona che assume  la  direzione
tecnica  dell'agenzia  di  viaggi  e  turismo, se persona diversa dal
titolare;
   c) le attivita' che congiuntamente o disgiuntamente  si  intendono
esercitare ai sensi del precedente art. 3;
   d) la qualita' di agenzia principale o filiale;
   e)   l'ubicazione   dei   locali  in  cui  si  intende  esercitare
l'attivita';
   f) l'organizzazione e le attrezzature previste per la gestione dei
servizi;
   g) il possesso dei requisiti soggettivi previsti  dal  T.U.  delle
leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773.
  2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
   a) certificato di cittadinanza;
   b) copia autenticata dell'atto costitutivo nel caso di societa';
   c)  certificato  generale  del  casellario giudiziale, in data non
anteriore  a  tre  mesi,  riguardante  il  titolare   o   il   legale
rappresentante della societa';
   d) attestato di abilitazione della persona che assume la direzione
tecnica dell'agenzia.
  3.  Salvo  che  si  tratti di agenzie che non svolgono attivita' di
vendita  diretta  al  pubblico,  la  domanda  deve  essere  altresi',
corredata  dal  progetto di sistemazione dei locali, da una relazione
tecnico-illustrativa e dalle relative planimetrie.

                              Art. 16.
                     Denominazione dell'agenzia

  1.  Nella  domanda  di  cui  al  precedente  art.  15 devono essere
indicati la  denominazione  prescelta  per  l'agenzia  e  l'eventuale
marchio.
  2.  L'Assessorato  al  turismo  accerta  che la denominazione ed il
marchio prescelti non siano uguali o  simili  ad  altri  adottati  da
agenzie  gia'  operanti  nel  territorio nazionale o comunque tali da
ingenerare confusione.
  3. Non puo' essere  adottata  denominazione  di  Comuni  o  Regioni
italiane.

                              Art. 17.
         Istruttoria preliminare per l'apertura dell'agenzia

  1.  L'istruttoria  preliminare  viene  effettuata  tramite gli Enti
turistici competenti per territorio, che esprimono il relativo parere
dopo aver provveduto ad acquisire  il  nulla-osta  dell'autorita'  di
pubblica sicurezza per quanto attiene l'accertamento del possesso dei
requisiti  di  cui agli artt. 11 e 12 del T.U. approvato con R.D.  18
giugno 1931, n. 773 e successive modilicazioni.

                              Art. 18.
                      Decreto di autorizzazione

  1. L'autorizzazione all'apertura dell'agenzia di viaggi  e  turismo
e' concessa con decreto del presidente della Giunta regionale, previa
conforme  deliberazione  della  Giunta stessa, e previo accertamento,
d'intesa con  l'organo  turistico  periferico,  della  idoneita'  dei
locali in cui si intende esercitare l'attivita'.
  2.  Il  decreto  di  autorizzazione  deve indicare espressamente le
attivita' per l'esercizio  delle  quali  l'autorizzazione  stessa  e'
concessa  e  le generalita' della persona titolare dell'agenzia o del
legale rappresentante nel caso di  societa'.  Deve  indicare  inoltre
espressamente  le generalita' della persona alla quale e' affidata la
responsabilita tecnica dell'agenzia stessa.
  3. Trascorsi sei mesi dalla data del decreto del  presidente  della
Giunta  regionale  senza  che  il titolare abbia iniziato l'attivita'
dell'agenzia, l'autorizzazione decade di diritto.
  4. L'autorizzazione all'apertura ed  all'esercizio  di  agenzia  di
viaggi  e  turismo  si intende tacitamente rinnovata con il pagamento
della tassa di concessione regionale.
  5. Per il rilascio  dell'autorizzazione  di  agenzia  di  viaggi  e
turismo  a  persone  fisiche  e  giuridiche straniere si applicano le
disposizioni previste dall'art. 58 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

                              Art. 19.
                   Tassa di concessione regionale

  1. L'autorizzazione di cui all'art.  18  della  presente  legge  e'
soggetta  alla  tassa  di  rilascio  nonche' alla tassa aunuale nella
misura prevista dal n. 23 della tariffa annessa al D.L.vo  22  giugno
1991, n. 230.
  2.  La tassa per il rinnovo deve essere versata entro il 31 gennaio
di ogni anno.

                              Art. 20.
              Attivita' non soggette ad autorizzazione

  1. L'attivita' di emissione e vendita  di  biglietti  di  trasporto
ferroviario,    automobilistico,    marittimo,   fluviale,   lacuale,
filoferroviario, che non comporti anche l'organizzazione  di  viaggi,
soggiorno,  crociere,  gite ed escursioni, comprendenti prestazioni e
servizi oltre al trasporto, non e' soggetta ad autorizzazione.
  2. L'attivita' di emissione e vendita  di  biglietti  di  trasporto
aereo   non   e'  soggetta  ad  autorizzazione,  qualora  sia  svolta
direttamente dalle imprese di trasporto, anche  per  conto  di  altre
imprese, o dalle imprese aereo portuali.

                              Art. 21.
                  Apertura di succursali e filiali

  1.  L'apertura  nell'ambito  regionale  di  succursali e filiali di
agenzie di viaggi e turismo e le domande di trasferimento della  sede
di  agenzia  di viaggio e turismo e di succursali e filiali da comune
diverso da quello in cui hanno la sede, sono soggette alle  procedure
di cui alla presente legge.
  2.  Le  succursali  o  filiali a gestione non autonoma sono escluse
dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione regionale.
  3. La Regione Molise  puo'  autorizzare  l'apertura  stagionale  di
succursali  o  filiali  di  agenzie  autorizzate  nelle  localita' di
particolare interesse turistico in cui non operino agenzie di  viaggi
e  turismo  per un periodo non superiore a tre mesi con deliberazione
della Giunta regionale, senza l'osservanza delle prescrizioni di  cui
alla presente legge.

                              Art. 22.
                  Chiusura temporanea dell'agenzia

  1.  Il  titolare  che intenda procedere alla chiusura temporanea di
una sede  dell'agenzia  deve  informare,  indicandone  i  motivi,  il
periodo  e  la  durata,  l'Assessorato  regionale al turismo e l'Ente
turistico periferico di competenza.
  2. Il termine di chiusura non puo'  essere  superiore  a  tre  mesi
nell'anno.  E'  ammessa  una sola proroga di non piu' di tre mesi per
comprovate ragioni.
  3. I provvedimenti  vengono  concessi  con  delibera  della  Giunta
regionale, su proposta dell'Assessorato al turismo.
  4.  Nel caso che la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al primo
comma o che l'ufficio non sia riaperto decorso il termine di proroga,
la  Giunta  regionale,  su  proposta  dell'Assessorato  al   turismo,
delibera la revoca dell'autorizzazione.

                              Art. 23.
             Mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia

  1.  Qualsiasi  mutamento  alle  condizioni  originarie in base alle
quali e' stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'art.  18  della
presente  legge,  deve  essere  autorizzato  con  deliberazione della
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo. A tal  fine,
ogni mutamento deve essere tempestivamente comunicato all'Assessorato
regionale al turismo.
  2.  L'inosservanza  della  prescrizione  di cui al comma precedente
puo' comportare la sospensione o, nei  casi  piu'  gravi,  la  revoca
dell'autorizzazione.
  3.  Qualsiasi  variazione  che  comporti modifiche alla titolarita'
dell'agenzia e' soggetta alla tassa di rilascio nella misura prevista
dal D.L.vo 22 giugno 1991, n. 230.
  4. E' prevista la sospensione dell'autorizzazione nel caso  in  cui
la  sostituzione del titolare o del direttore tecnico non avvenga nel
termine di tre mesi.

                              Art. 24.
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione

  1. Quando l'attivita' dell'agenzia o dei suoi titolari sia ritenuta
dannosa o contraria  agli  interessi  del  turismo,  o  quando  siano
modificate    le    condizioni    originarie    per    il    rilascio
dell'autorizzazione, o quando  si  rilevino  gravi  irregolarita'  di
ordine  amministrativo, salvo quanto previsto dalle norme di Pubblica
sicurezza, la Regione Molise, sentito  l'Ente  turistico  competente,
puo' procedere, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore  al  turismo,  alla  sospensione fino a sei mesi e, in
caso di recidiva, alla revoca dell'autorizzazione.

                              Art. 25.
        Registro regionale delle agenzie di viaggi e turismo

  1. Le agenzie di viaggi e turismo  e  le  rispettive  succursali  e
filiali  autorizzate  ai  sensi  della  presente legge, sono iscritte
nell'apposito  registro  regionale  istituito  presso   l'Assessorato
regionale al turismo che provvede alla sua tenuta e aggiornamento.
  2.  Nel  registro sono riportati i dati relativi alla denominazione
dell'agenzia, il tipo di attivita' autorizzata, il nome o la  ragione
sociale  del  titolare  ed  il nome dell'eventuale direttore tecnico,
nonche' tutti i provvedimenti assunti dalla Giunta regionale ai sensi
della presente legge.
  3. Il registro regionale consta di una apposita sezione  dove  sono
iscritte le agenzie di viaggi e turismo straniere autorizzate.
  4. L'elenco' delle agenzie di viaggi e turismo iscritte al registro
regionale  e'  pubblicato  ogni  anno  sul Bollettino ufficiale della
Regione Molise.

                              Art. 26.
                            Assicurazione

  1. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a  stipulare  polizze
assicurative   di   responsabilita'  civile  a  garanzia  dell'esatto
adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con  il  contratto
di  viaggio  ed  in  relazione  al  costo  complessivo  dei  servizi,
nell'osservanza  delle  disposizioni  previste   in   materia   dalla
convenzione  internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di
cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
  2.  Le suddette polizze devono prevedere, per espressa menzione, la
garanzia assicurativa per infortuni sopravvenuti durante  il  periodo
di  prestazione  dell'attivita'  professionale  in favore delle guide
turistiche interpreti ed accompagnatori turistici abilitati della cui
opera le agenzie di viaggi e turismo si avvalgono.

                              Art. 27.
             Associazioni senza scopo di lucro operanti
                 in modo continuativo ed organizzato

  1. Le associazioni senza scopo  di  lucro  che  operano  a  livello
nazionale  per  finalita'  ricreative, culturali, religiose o sociali
sono autorizzate a svolgere, in modo continuativo ed organizzato,  le
attivita'   di   organizzazione   e   vendita  di  viaggi  e  turismo
esclusivamente per i propri associati.
  2. Per poter svolgere l'attivita' le Associazioni devono dimostrare
di possedere i seguenti requisiti:
   a) numero di soci non inferiore a 5000;
   b) presenza organizzata in almeno tre regioni;
   e) costituzioni ed operativita' continuativa da almeno un triennio
nelle attivita' sociali statutarie;
   d) riconoscimento associativo ai  sensi  della  vigente  normativa
nazionale concernente il riconoscimento della personalita' giuridica;
   e)  assenza  di  qualsiasi  forma  di  lucro  desumibile anche dai
bilanci sociali, nonche'  di  qualsiasi  dipendenza  da  soggetti  ed
organismi esercenti attivita' imprenditoriali;
   f)    organizzazione    e   funzionamento   secondo   criteri   di
democraticita';
   g) fruizione dei servizi solo da parte degli associati.
  3. Alle attivita' delle Associazioni si applicano  le  disposizioni
sulla  responsabilita'  e  sugli  obblighi previsti dal CCV (legge 27
dicembre 1977, n. 1084) nonche' del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 111.
  4.  Le  Associazioni  devono  stipulare  polizze   assicurative   a
copertura  delle  responsabilita'  di cui al comma precedente assunte
nei contronti dei propri associati con la prestazione dei servizi.
  5. Gli  opuscoli  informativi  concernenti  pacchetti  turistici  e
quelli  concernenti  viaggi, crociere, escursioni e soggiorni, devono
essere redatti in conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.  9  del
D.L.vo n.  111/1995 e formare oggetto di diffusione esclusivamente in
ambito associativo.
  6.  Le  Associazioni  nazionali devono trasmettere alla Regione nel
cui territorio hanno sede legale,  una  dichiarazione,  agli  effetti
dell'art.  19  della  legge  n. 241/1990, che attesti il possesso dei
requisiti  sopra  indicati,  nonche'  trasmettere   annualmente   una
relazione  concernente  il programma di attivita' di organizzazione e
vendita del turismo che intendono svolgere e che indica il numero dei
soci.

                              Art. 28.
         Associazioni, enti e sodalizi senza scopo di lucro
                    operanti a livello regionale

  1.  Le  Associazioni,  gli  Enti e i sodalizi senza scopo di lucro,
aventi finalita' ricreative, culturali, religiose e sociali, operanti
a livello regionale, possono svolgere le attivita' di cui all'art.  3
della presente legge.
  2. I sodalizi e le Associazioni possono liberamente organizzare  ed
effettuare,   senza   scopo   di   lucro   e   senza   carattere   di
professionalita', gite occasionali riservate ai propri associati.
  3.   E'   esclusa   dalla   disciplina   della    presente    legge
l'organizzazione  di  viaggi da parte di enti, istituti, od organismi
pubblici  nell'ambito  dello  svolgimento  delle  proprie   attivita'
istituzionali.

                              Art. 29.
                   Attivita' turistiche esercitate
                 dalle imprese di trasporti pubblici

  1.  Le imprese che, esercitando l'attivita' di trasporto terrestre,
marittimo,  aereo  o  di  altro  tipo,  assumono  direttamente  anche
l'organizzazione   di   viaggi,  soggiorni,  crociere  ed  escursioni
comprendenti  prestazioni  e  servizi  resi  oltre  il  servizio   di
trasporto, sono assoggettate alle disposizioni della presente legge.

                              Art. 30.
                        Vigilanza e controllo

  1.  Le  funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggi e
turismo sono esercitate dall'Ente turistico periferico competente per
territorio.

                              Art. 31.
                  Esercizio abusivo delle attivita'

  1.  Chiunque  intraprenda  o  svolga  in  forma   continuativa   od
occasionale,  anche  senza  scopo  di lucro, le attivita' di cui alla
presente legge, senza aver ottenuto le prescritte autorizzazioni,  e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
L.  3.000.000  a  L.  15.000.000,  tenuto   conto   delle   attivita'
abusivamente esercitate.

                              Art. 32.
                              Sanzioni

  1.   Ferma   restando   l'applicazione   delle   sanzioni  previste
specificatamente  nei  singoli   articoli   della   presente   legge,
l'esercizio  delle attivita' difformi da quelle per le quali e' stata
ottenuta l'autorizzazione nonche' l'inosservanza di  quanto  previsto
negli  altri articoli, comporta la sanzione pecunaria da L. 2.000.000
a L. 5.000.000.
  2. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione  delle  sanzioni
sono  effettuate  in  base  alla  presente legge e con le modalita' e
procedure previste dalle norme vigenti in materia.

                              Art. 33.
             Qualificazione professionale del personale

  1.   La  Regione  Molise  promuove  l'organizzazione  di  corsi  di
formazione professionale  attinenti  le  specifiche  materie  oggetto
della  presente  legge, ai fini della migliore qualificazione tecnica
del personale da applicare ai  servizi  delle  agenzie  di  viaggi  e
turismo.

                              Art. 34.
             Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti
                     da autolinee in concessione

  1.  Per  l'organizzazione  di  viaggi,  gite  ed  escursioni  lungo
percorsi serviti da autolinee in concessione, le agenzie di viaggi  e
turismo  autorizzate  devono  osservare  le  disposizioni  vigenti in
materia.

                              Art. 35.
                       Uso della denominazione

  1. Le denominazioni di "Agenzie di viaggi", di "Agenzie turistiche"
e simili, nonche' le corrispondenti espressioni in lingue  straniere,
sono  riservate  alle  aziende  che  hanno  ottenuto l'autorizzazione
prevista dalla presente legge.

                              Art. 36.
                          Norma finanziaria

  1.  Il   funzionamento   della   commissione   per   l'abilitazione
all'esercizio  della professione di direttore tecnico di cui all'art.
13 della presente legge grava sui  capitolo  53511  del  bilancio  di
previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 1996.
  2. Allo stanziamento dei fondi necessari per gli anni successivi si
provvedera'  con la legge di approvazione del bilancio dei rispettivi
esercizi finanziari.

                              Art. 37.
                          Norma transitoria

  1. I direttori tecnici di agenzie riconosciuti idonei ai sensi  del
R.D.L.  23 novembre 1936, n. 2523 non sono tenuti a sostenere l'esame
di abilitazione di cui all'art. 10 e seguenti  della  presente  legge
per  l'assunzione  della  direzione  tecnica dell'Agenzia di viaggi e
turismo.
  2. I titolari o amministratori  di  agenzie  di  viaggi  e  turismo
operanti  nella  Regione  possono  conseguire l'idoneita' a direttore
tecnico delle agenzie che esercitano le attivita' di cui  all'art  3,
previo  superamento  di esame-colloquio vertente nelle materie di cui
all'art.  12 della presente legge.
  3.  A  tal  fine  gli  interessati  devono,  entro  novanta  giorni
dall'entrata  in vigore della presente legge, presentare domanda alla
Regione Molise, Assessorato al turismo, ai sensi del precedente  art.
11  e,  in caso di superamento dell'esame devono produrre le relative
certificazioni.
  4. Le agenzie di viaggi e turismo gia' operanti ai sensi del R.D.L.
23  novembre  1936,  n.  2523  devono,  entro  sei  mesi  dalla  data
dell'entrata in vigore della presente legge, richiedere  l'iscrizione
all'Albo  regionale  di  cui  al  precedente  art.  25  e  comunicare
all'Assessorato regionale al turismo, per le relative  autorizzazioni
da concedersi con deliberazione della Giunta stessa, le attivita' tra
quelle  indicate  all'art.  3 della presente legge che esse intendono
svolgere.
  5.  Per  il  rilascio  dell'autorizzazione  sostitutiva  di   altra
precedentemente  concessa,  il  titolare  della  stessa  e' esonerato
dall'obbligo del pagamento di una nuova tassa di rilascio.

                              Art. 38.

  1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi  dell'art.  127
della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il
giorno  successivo  a  quello  della sua pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Molise.
  2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di  farla  osservare
come legge della Regione Molise.
   Data a Campobasso, addi' 25 ottobre 1996

                              VENEZIALE
(¹) Testo non ufficiale. La sola stampa del Bollettino Ufficiale ha carattere legale.
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