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Stemma Piemonte

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 30 MARZO 1988 (¹)


 Disciplina  delle  attivita' di organizzazione ed intermediazione di
viaggi e turismo


Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
                Il Presidente della Giunta Regionale

                              promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
                               Oggetto

  1.  la  presente  legge  disciplina  le  attivita'  di   produzione
organizzazione e intermediazione di viaggi, nel rispetto dei principi
della  legge  17  maggio  1983,  n.  217  e  delle disposizioni della
Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio  (C.C.V.)
ratificata e resa esecutiva con legge 27 febbraio 1977, n. 1084.

                               Art. 2
                    Agenzie di viaggio e turismo

  1.  Sono  agenzie di viaggio e turismo le imprese di cui all'art. 9
della legge 17 maggio 1983, n. 217, che esercitano  congiuntamente  o
disgiuntamente  le  attivita'  di  produzione  e di organizzazione di
viaggi e soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi.
  2. In particolare rientrano nelle attivita' proprie  delle  agenzie
di viaggio e turismo:
  a)  l'organizzazione  di  soggiorni,  viaggi  e  crociere  per  via
terrestre, marittima ed aerea per singole persone o per gruppi, con o
senza vendita diretta;
  b) la vendita di soggiorni, viaggi e crocere organizzati  da  altre
agenzie;
  c)  l'organizzazione  di escursioni individuali o collettive e giri
di citta' con ogni mezzo di trasporto;
  d) la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese
nazionali   ed   estere   che   esercitano   trasporti    ferroviari,
automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;
  e)  l'accoglienza dei propri clienti nei porti, aeroporti, stazioni
di  partenza  e  di  arrivo  di  mezzi  collettivi  di  trasporto   e
l'assistenza  e l'accompagnamento dei propri clienti nelle escursioni
e viaggi da essere organizzati, anche utilizzando per  l'espletamento
di  tali funzioni il direttore tecnico o altri dipendenti qualificati
dell'agenzia;
  f) la prenotazione di servizi di albergo e di ristorante ovvero  la
vendita  di  buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri
operatori nazionali ed esteri;
  g) la raccolta di adesioni a viaggi o crociere per l'interno e  per
l'estero.
  3.  Le  agenzie  di  viaggio  e turismo possono inoltre svolgere le
seguenti attivita' complementari:
  a)  l'attivita'  di  informazione  e  pubblicita'   di   iniziative
turistiche;
  b) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
  c)  l'inoltro,  il  ritiro  ed  il  deposito di bagagli per conto e
nell'interesse dei propri clienti;
  d) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi  di
trasporto;
  e)  il  rilascio  e  il pagamento di assegni turistici e di assegni
circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere  di
credito e cambio di valuta, in quanto attinenti ai servizi turistici,
e  sempre  che  il titolare dell'agenzia abbia ottenuto le prescritte
autorizzazioni;
  f) le operazioni di emissione, in nome e per  conto  di  imprese  e
assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e
dei danni alle cose trasportate;
  h)  la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere
e manifestazioni;
  i) la prenotazione e la vendita di biglietti per emigranti;
  l) ogni altra  attivita'  concernente  le  prestazioni  di  servizi
turistici.

                               Art. 3
             Autorizzazione all'apertura e all'esercizio
                 delle agenzie di viaggio e turismo

  1.  L'esercizio  delle  attivita'  di  cui  all'art.  2, comma 2 e'
soggetto ad autorizzazione che e' rilasciata dal  Comune  in  cui  ha
sede l'agenzia, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
  2.  Le  altre attivita' indicate all'art. 2, comma 3 possono essere
svolge dalle agenzie di viaggio e turismo nel  rispetto  delle  leggi
che   specificatamente  le  regolano  e  munendosi  delle  specifiche
autorizzazioni nei casi in cui siano prescritte.
  3. Il rilascio dell'autorizzazione e'  subordinato  al  nulla  osta
della competente Autorita' di Publlica Sicurezza relativo al possesso
da  parte  del  titolare e del direttore tecnico dei requisiti di cui
agli artt. 11 e 12 del TULPS approvato con RD 18 giugno 1931, n.  773
e  successive modificazioni, nonche' al nulla osta della Provincia di
cui al successivo art. 5.
  4.  L'autorizzazione  deve  indicare   espressamente   le   singole
attivita'  di  cui  all'art. 2, comma 2 per le quali l'autorizzazione
stessa e' concessa.
  5. Nell'autorizzazione viene indicato altresi' il periodo minimo di
apertura per le agenzie che intendono svolgere la loro  attivita'  in
localita' di turismo prevalentemente stagionale.
  6.  L'apertura  di  succursali  o  filiali  o  la  variazione  alla
autorizzazione di un0agenzia di viaggio e turismo sono soggette  alle
modalita' di rilascio di una nuova autorizzazione.
  7. Per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio
di  agenzie  di  viaggio  e  turismo  a  persone fisiche o giuridiche
straniere, sono fatte salve le norme previste dall'art. 58 del DPR 24
luglio 1977, n. 616.
  8. Le autorizzazioni all'esercizio delle attivita' di cui  all'art.
2  sono soggette al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali
nei modi, misura e termini  previsti  dalla  specifica  legislazione.
Sono  escluse  dall'obbligo  del pagamento della tassa di concessione
regionale le autorizzazioni concernenti le  succursali  o  filiali  a
gestione non autonoma.

                               Art. 4
              Domanda per il rilascio di autorizzazione

  1.  La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art.
3 deve essere presentata al Comune e deve  contenere  le  generalita'
del  titolare, l'indicazione delle attivita' di cui all'art. 2, comma
2 proprie delle agenzie di viaggio e turismo nonche' delle  attivita'
complementari  che  si  intendono  esercitare,  delle  attrezzature e
dell'organizzazione predisposte per la gestione  dei  servizi,  della
ubicazione dei locali di esercizio, della denominazione prescelta per
l'agenzia,   nonche'   tutte  le  altre  indicazioni,  opportunamente
documentate, utili per gli accertamenti di cui all'art. 5.
  2. La domanda deve essere corredata dal  progetto  di  sistemazione
dei   locali,   da   una  relazione  tecnico  -  illustrativa,  dalle
planimetrie e da atti, anche di carattere preliminare, attestanti  la
disponibilita' dei locali stessi.

                               Art. 5
               Nulla osta per l'apertura e l'esercizio
                 delle agenzie di viaggio e turismo

  1.  Il Comune trasmette le domande di cui all'art. 4 alla Provincia
al fine del rilascio del  nulla  osta  all'apertura  e  all'esercizio
delle agenzie di viaggio e turismo.
  2. La Provincia concede il nulla osta dopo aver accertato che:
  a)  sussistono  i  requisiti  professionali  e strutturali previsti
dall'art. 8;
  b) la denominazione prescelta non e' uguale o tale  da  confondersi
con altre adottate da agenzie gia' operanti sul territorio nazionale,
don divieto di adozione di nomi di Comuni o Regioni italiane;
  c)  l'apertura  dell'agenzie e' opportuna in rapporto alle esigenze
turistiche e socio - economiche locali  e  regionali  e  rientra  nei
limiti  dei  piani  di  sviluppo  e  di  adeguamento della rete delle
agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 6.
  3.   Per   l'accertamento   dell'idoneita'   della    denominazione
dell'agenzia deve essere preventivamente sentita la Regione.

                               Art. 6
                   Piani di sviluppo e adeguamento

  1.  Al fine di favorire una piu' razionale evoluzione dell'apparato
di intermediazione dei servizi turistici le Province  procedono  alla
formazione  di un piano di sviluppo e di adeguamento della rete delle
agenzie di viaggio e turismo.
  2. Il piano deve tendere ad assicurare la miglior  funzionalita'  e
produttivita' del servizio da rendere all'utente e le condizioni piu'
idonee per lo sviluppo delle attivita' e della pratica turistica.
  3. Il piano rileva la consistenza e lo stato di funzionalita' della
rete  di servizi di intermediazione turistica in atto e detta norme e
direttive per lo sviluppo  e  l'adeguamento  della  medesima,  tenuto
conto  della  situazione demografica e socio economica, del movimento
turistico e della consistenza delle strutture turistiche e ricettive.
  4. Il piano e' predisposto sulla base dei criteri e degli indirizzi
di programmazione dello sviluppo e adeguamento dei servizi  turistici
formulati  dalla  Regione,  ha  validita'  per  un quadriennio e puo'
essere aggiornato nel corso del quadriennio stesso.
  5. Il piano e' approvato dalla Provincia previa consultazione degli
Enti  locali,  delle  organizzazioni  degli  imprenditori   e   delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori.

                               Art. 7
             Deposito cauzionale e garanzia assicurativa

  1.  Entro  30  giorni dalla data di comunicazione della concessione
della autorizzazione di esercizio, il  titolare  dovra'  versare  una
cauzione  in  numerario  o  in  titoli  i  rendita pubblica esenti da
qualsiasi vincolo intestati al titolare stesso oppure  in  titoli  al
portatore,  la  cui  entita'  e'  determinata  dalla Provincia con la
concessione del nulla osta di cui all'art. 5 fra un minimo  di  L.  5
milioni  e  un  massimo  di L. 20 milioni, in relazione alla natura e
dimensione delle attivita' per cui viene rilasciata  l'autorizzazione
e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale.
  2. In alternativa al versamento della cauzione puo' essere prestata
una fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o altra
idonea  garanzia,  preventivamente  approvata dalla Giunta Regionale,
fornita  da  mutue  di  garanzia  costituite   secondo   le   vigenti
disposizioni  di legge, per una somma di entita' pari a quella dovuta
per la cauzione.
  3. La cauzione e' vincolata  a  favore  del  Comune  per  tutto  il
periodo  di  esercizio  dell'agenzia.  Lo  svincolo della cauzione e'
concesso, su domanda dell'interessato, non prima di 180 giorni  dalla
regolare  liquidazione  dell'agenzia  e  dalla  cessazione  della sua
attivita'.
  4. Le agenzie di viaggio e turismo devono inoltre stipulare polizze
assicurative  a  copertura  delle  responsabilita'  assunte  verso  i
clienti  con  il contratto di viaggio ai sensi del CCV, proporzionate
al costo complessivo dei servivi offerti.

                               Art. 8
                Requisiti professionali e strutturali
                 delle agenzie di viaggio e turismo

  1. L'impresa di viaggio  e  turismo  e'  organizzata  autonomamente
secondo i criteri tipici della produttivita' aziendale.
  2.  Al  fine  di  assumere  la responsabilita' di direzione tecnica
dell'agenzia di viaggio e turismo il titolare dovra'  dimostrare,  in
relazione  alle attivita' che intende svolgere, di possedere adeguate
caratteristiche professionali ed in particolare:
  a) conoscenza di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di
viaggio quali risultano dalle attivita' indicate nell'art. 2;
  b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
  c) conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere.
  3. Qualora il titolare dell'agenzia non  presti  con  carattere  di
continuita'  ed esclusivita' la propria attivita' nell'agenzia stessa
o non possieda le caratteristiche professionali di cui sopra,  oppure
nel  caso di succursali o filiali, le caratteristiche di cui al comma
2  devono  essere  possedute  da  altra  persona,   collaboratore   o
dipendente  a  tempo  pieno dell'agenzia, che assume la funzione e la
responsabilita' di direttore tecnico.
  4. Nel caso di sopravvenuta indisponibilita' del diretto re tecnico
a svolgere le proprie funzioni, il titolare della  agenzia  entro  90
giorni  deve proporre un nuovo direttore tecnico, pena la sospensione
dell'autorizzazione.
  5. Il possesso delle caratteristiche  professionali  e'  dimostrato
mediante il superamento di esame di idoneita' da sostenersi avanti ad
una apposita Commissione costituita ai sensi dell'art. 9.
  6.  A  tali  fini la Giunta Regionale determina criteri e modalita'
per l'effettuazione delle prove di esame, definendone le materie.
  7. L'agenzia deve disporre di strutture e attrezzature idonee  allo
svolgimento  delle  attivita'  per cui e' richiesta l'autorizzazione,
monche', nel caso  di  vendita  al  pubblico,  di  locali  facilmente
accessibili,  convenientemente arredati e distinti da quelli di altri
esercizi  commerciali,  anche  se  con  essi interconnessi al fine di
favorire  l'integrazione  di  varie  forme  di  attivita'   economica
nell'interesse generale degli scambi e del turismo.

                               Art. 9
              Accertamento dei requisiti professionali

  1. Per l'accertamento dei requisiti professionali di cui all'art. 8
la Provincia nomina una Commissione esaminatrice composta da:
  a - l'Assessore Provinciale competente in materia o suo delegato;
  b  -  4  esperti  nelle  materie  d'esame,  di  cui  uno  designato
dall'Associazione delle agenzie di  viaggio  e  turismo  maggiormente
rappresentativa;
  c - 1 docente per ciascuna delle lingue proposte dai candidati;
  d - 1 funzionario dell'Amministrazione Provinciale che svolge anche
i compiti di segretario.
  2.  Per  ciascuno  dei  membri  indicati  al comma 1 e' nominato un
sostituto.
  3. La Commissione dura in carica un biennio e i suoi membri possono
essere riconfermati.
  4. I risultati degli accertamenti sono comunicati alla Regione.
  5. la Provincia tiene un elenco  di  coloro  la  cui  idoneita'  ad
assumere  le  funzioni  e  le responsabilita' di direttore tecnico di
agenzia di viaggio e turismo  e'  accertata  ai  sensi  del  presente
articolo,  nonche'  di  coloro  la  cui  idoneita'  risulta  ai sensi
dell'art. 20, comma 3.
  6. Ai componenti della  Commissione  sono  corrisposti  i  compensi
nella misura prevista dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

                               Art. 10
                  Chiusura temporanea dell'agenzia.
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione

  1.  L'autorizzazione di cui all'art. 3 puo' essere revocata in ogni
tempo venendo meno alcuno dei requisiti oggettivi o soggettivi per il
rilascio.
  2. Nel  caso  di  carenza  sopravvenuta  di  alcuno  dei  requisiti
soggettivi  previsti  per  il  rilascio e quando comunque l'attivita'
dell'agenzia sia ritenuta dannosa o  contraria  agli  scopi  per  cui
venne  autorizzata  od  abbia  dato  luogo ad irregolarita' di ordine
tecnico - amministrativo, il  Comune  per  iniziativa  propria  o  su
richiesta   della  Provincia,  procede  alla  sospensione  temporanea
dell'autorizzazione qualora, a  seguito  di  diffida,  l'agenzia  non
ottemperi  entro  60  giorni  alle  prescrizioni  fatte;  nel caso di
carenze o violazioni piu' gravi o nel caso di recidiva il Comune pro-
cede  immediatamente  alla  sospensione  temporanea  o  alla   revoca
dell'autorizzazione.
  3.  Il  titolare  dell'autorizzazione  che  intende  procedere alla
chiusura temporanea o definitiva dell'agenzia deve  darne  preventivo
o, qualora cio' non fosse possibile, contemporaneo avviso al Comune e
alla Provincia.
  4.  Il periodo di chiusura temporanea non puo' essere superiore a 6
mesi, prorogabili dal Comune per fondati motivi, per  altri  7  mesi;
superato tale termine l'autorizzazione si intende decaduta.

                               Art. 11
              Elenco delle agenzie di viaggio e turismo

  1. Il Comune entro 15 giorni dall'adozione trasmette alla Provincia
e all'Autorita' di Pubblica Sicurezza comunicazione dei provvedimenti
di  rilascio, modificazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione
all'esercizio di attivita' di agenzia di viaggio e turismo.
  2. Dell'avvenuta autorizzazione  di  nuove  agenzie  di  viaggio  e
turismo  la  Provincia  da' comunicazione alla Regione e al Ministero
competente.
  3.  la  Regione  pubblica  annualmente  sul  Bollettino   Ufficiale
l'elenco  delle  agenzie  di  viaggio  e  turismo  autorizzate  e  lo
trasmette al Ministero competente.

                               Art. 12
                        Programmi di viaggio

  1.  I  programmi  concernenti  viaggi  o  crociere,  con  o   senza
prestazioni  relative  al  soggiorno,  ed  escursioni  organizzati da
agenzie di viaggio e turismo devono contenere,  ai  fini  della  loro
pubblicazione   o   diffusione   in   qualsiasi  forma,  le  seguenti
indicazioni:
  a) data di svolgimento del viaggio, crociera od escurssione;
  b) itinerario;
  c) durata. Quando la durata del soggiorno sia espressa  in  giorni,
deve  risultare  esplicitamente  dal  programma  anche  il numero dei
pernottamenti compresi nel periodo;
  d) prezzo globale corrispondente a  tutti  i  servizi  previsti  ed
eventualmente acconto da versare all'atto dell'iscrizione;
  e)  qualita'  e  quantita'  dei  servizi  forniti  con  particolare
riferimento ai mezzi di trasporto, categoria degli  alberghi,  numero
dei pasti, visite guidate;
  f) termini per le iscrizioni;
  g) termini e condizioni per le rinunce;
  h)  condizioni di annullamento del viaggio da parte dell'agenzia di
viaggio e turismo;
  i) estremi della garanzia assicurativa di cui all'art. 7;
  l)  dichiarazione  che  il  contratto  e'  sottoposto,   nonostante
qualsiasi  clausola contraria, alle disposizioni della convenzione di
cui all'art. 1.
  2. Il riferimento ai predetti  programmi  dece  essere  citato  nei
documenti di viaggio quando previsti.
  3.  Qualora  il documento di viaggio non sia previsto, il programma
costituisce l'elemento di riferimento della  promessa  di  servizi  a
tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento.
  4.  Le  agenzie di viaggio e turismo fanno pervenire per conoscenza
alla Provincia, prima della  diffusione,  copia  delle  pubblicazione
concernenti i programmi di viaggio.

                               Art. 13
                  Associazioni senza scopo di lucro
                    operanti a livello nazionale

  1.  Le  Associazioni  senza  scopo  di  lucro che operano a livello
nazionale per finalita' ricreative, culturali,  religiose  o  sociali
sono  autorizzate ad esercitare, ai sensi dell'art. 10 della legge 17
maggio 1983, n. 217, le attivita' disciplinate dalla  present  elegge
esclusivamente   a   favore   dei   propri  associati  senza  munirsi
dell'autorizzazione di cui all'art. 3.
  2. Ai fini di cui al comma 1, le associazioni ivi  indicate  devono
dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
  a)  presenza  operativa  dell'Associazione  su  tutto il territorio
nazionale con organizzazione e succursali in piu' Regioni;
  b)  assenza  di  qualsiasi  forma  di  lucro  nell'esercizio  delle
attivita'  desumibile  dai  bilanci  sociali,  nonche'  di  qualsiasi
dipendenza   da   soggetti   ed   organismi    esercenti    attivita'
impenditoriali;
  c)   organizzazione   e   funzionamento   secondo   i   criteri  di
democraticita';
  d) fruizione dei servizi sociali solo da parte degli associati;
  e) finalizzazione esclusiva dell'attivita' allo  sviluppo  sociale,
morale o culturale della personalita' degli associati.
  3.  Le  Associazioni  di cui al presente articolo per esercitare le
attivita' dallo stesso previste devono trasmettere alla Provincia una
relazione attestante il  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma
precedente,   copia  dell'atto  costitutivo,  dello  Statuto,  e  del
bilancio dell'ultimo esercizio.
  Le stesse Associazioni devono inviare alla Provincia  entro  il  31
marzo  il  programma  annuale  di  attivita'  con l'indicazione delle
iniziative  previste,   nonche'   ogni   successiva   variazione   od
integrazione.
  4. Alle attivita' delle Associazioni di cui al presente articolo si
applicano  le  disposizioni  sulle  responsabilita'  e sugli obblighi
previsti dalla Convenzione Internazionale relativa  ai  contratti  di
viaggio( CCV) ratificata a resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977,
n. 1084.
  5.  Le  Associazioni  di  cui al presente articolo devono stipulare
polizze assicurative a copertura delle  responsabilita'  assunte  nei
confronti dei propri soci con l'organizzazione dei viaggi.
  6.  Le  previsioni  di  cui  al presente articolo si applicano alle
Associazioni nazionali, anche di natura deferativa,  che  abbiano  in
Piemonte  la  sede  principale  o soccursale con dipendenza diretta e
organica prevista dallo Statuto.
  7. Le Associazioni nazionali le cui sedi o succursali sono  site  e
operano  in altra Regione, qualora organizzino viaggi che abbiano per
meta localita' del  Piemonte,  sono  tenute  a  rispettare  le  norme
vigenti nelle Regioni di provenienza.

                               Art. 14
                Attivita' di organizzazione di viaggi
                     in forma non professionale

  1.  Gli  Enti,  le  Associazioni  e  i  Comitati  aventi  finalita'
politiche, culturali, religiose, sportive e sociali e non  rientranti
nelle  previsioni  dall'art. 13, che promuovono, senza scopo di lucro
ed esclusivamente a  favore  dei  propri  associati  o  appartenenti,
l'effettuazione di viaggi, devono avvalersi per l'organizzazione e la
vendita   dei   viaggi   stessi  di  sgenzie  di  viaggio  e  turismo
autorizzate:   tali   organismi   possono   tuttavia   promuovere   e
pubblicizzare  al  loro  interno,  con  divieto di qualisasi forma di
diffusione al pubblico, i viaggi stessi raccogliendo le adesioni e le
quote di partecipazione.
  2. Gli organismi di cui al comma  1  possono  altresi'  organizzare
direttamente,  senza  scopo  di  lucro ed esclusivamente a favore dei
propri associati o appartenenti, gite di durata non superiore  a  due
giorni  oppure  gite  occasionali, in coincidenza di manifestazioni o
ricorrenze;
  dell'organizzazione  di  gite di durata superiore a due giorni deve
essere data preventita comunicazione alla Provincia indicando la data
di svolgimento il numero preventivato di partecipanti, l'itinerario e
i motivi del viaggio.
  3. Le Associazioni od organizzazioni senza scopo  di  lucro  aventi
finalita'   religiose,  operanti  a  livello  diocesano  regionale  o
pluriregionale,  possono  organizzare  direttamente  pellegrinaggi  a
santurari  o luoghi di culto esclusivamente per i propri appartenenti
o assistiti, senza gli obblighi di cui ai commi precedenti.
  4.   E'   esclusa   dalla   disciplina   della    presente    legge
l'organizzazione  di  viaggi  da  parte di Enti od organismi pubblici
nell'ambito dello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.

                               Art. 15
             Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti
                     da autolinee in concessione

  1.  Per  l'organizzazione  di  viaggi,  gite  ed  escursioni  lungo
percorsi serviti da autolinee in concessione, le agenzie di viaggio e
turismo  autorizzate  devono  osservare le specifiche disposizioni in
materia.

                               Art. 16
           Attivita' esercitate dalle imprese di trasporto

  1. Non sono  soggette  alla  disciplina  della  presente  legge  le
attivita' esercitate dalle imprese di trasporto terrestre, marittimo,
aereo  o  di  altro  tipo,  salvo che le stesse assumano direttamente
anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere  ed  escursioni
comprendenti   prestazioni  e  servizi  resi  oltre  il  servizio  di
trasporto.
  2. Non sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione di cui all'art.  3
gli  uffici che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti
delle Ferrovie dello Stato e  delle  linee  di  trasproto  terrestre,
lacuale, fluviale e funiviario.

                               Art. 17
                  Funzioni di vigilanza e controllo

  1.   Ferme   restando  le  competenze  dell'Autorita'  di  Pubblica
Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di  controllo  sulle  attivita'
disciplinate  dalla  presente legge sono esercitate dalla Provincia e
dal Comune.

                               Art. 18
                       Sanzioni amministrative

  1.  Chiunque  intraprenda  o  svolga,  in  forma  continuativa   od
occasionale,  le  attivita' di organizzazione e di intermediazione di
cui all'art. 2, senza aver ottenuto la prescritta  autorizzazione,  o
comunque  in  violazione delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14
della present elegge e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento della somma da L. 1.500.000 a L. 15.000.000, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.
  2.  In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1 la somma
e' raddoppiata.
  3. La pubblicazione o diffusione di programmi in contrasto  con  le
norme  della present elegge, o non in conformita' della copia inviata
alla Provincia ai sensi dell'art.  12 della presente legge,  comporta
la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 100.000  a
L.    1.000.000;  il  mancato  invio  alla  Provincia della copia del
programma comporta la sanzione  amministrativa  del  pagamento  della
somma da L. 50.000 a L. 150.000.
  4.  In  caso  di  revidiva  nelle  violazioni  di  cui  al comma 3,
l'autorizzazione puo' essere sospesa e successivamente revocata.

                               Art. 19
                    Accertamento delle violazioni
                    e irrogazioni delle sanzioni

  1. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle  sanzioni
di  cui  alla  presente legge sono effettuati secondo le procedure di
cui alla legge 24 dicembre 1981, n.  689.
  2. I rapporti di accertata violazione delle  norme  della  presente
legge sono presentati alla Regione cui sono devoluti i proventi delle
sanzioni previste dall'art. 18.

                               Art. 20
                          Norme transitorie

  1.  Nella  prima  applicazione della present elegge coloro che sono
titolari di efficace autorizzazione in base  al  R.D.L.  23  novembre
1936,  n.  2523, per l'esercizio di attivita' di agenzia di viaggio e
turismo conservano tale titolo fino alla data di  ordinaria  scadenza
annuale;  la  continuazione  dell'attivita'  oltre  tale  termine  e'
subordinata al rinnovo dell'autorizzazione che deve  essere  limitata
all'esercizio  delle  attivita' previste dall'art. 3 corrispondenti a
quelle gia' consentite dalla precedente normativa in  relazione  alla
categoria di appartenenza.
  2.  La  Provincia  determina  l'importo  del deposito cauzionale da
versare in relazione al rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1
nel limiti di cui all'art. 7; l'adeguamento del  deposito  cauzionale
deve  essere  effettuato  dal  titolare  entro  6  mesi  dal  rinnovo
dell'autorizzazione.
  3. Qualora i soggetti  di  cui  al  comma  1  richiedano  di  poter
esercitare  ulteriori  attivita'  rispetto  a  quelle  per  cui erano
autorizzati in base alla precedente  normativa  o  di  sostituire  il
direttore  tecnico,  si  applicano  le  procedure  ordinarie previste
dall'art. 3.
  4. Al fine del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.  3  si
prescinde  dall'esame  di  accertamento  del  possesso  dei requisiti
professionali di cui all'art. 8 per coloro la cui idoneita'  tecanica
e'  gia' stata accertata antecedentemente all'entrata in vigore della
presente legge in qualita' di direttori tecnici di agenzia di viaggio
e turismo di cat.  A, nonche' per coloro la cui  idoneita'  e'  stata
accertata presso altre Regioni italiane in attuazione del disposto di
cui all'art. 9, comma 2 della legge 17 maggio 1983, n.  217.
  5.  Fino  all'approvazione  dei  piani di sviluppo e di adeguamento
della rete delle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art.  6,  il
nulla  osta per l'apertura e l'esercizio di nuove agenzie e' concesso
dalla Provincia valutando  se  la  nuova  apertura  e'  opportuna  in
rapporto  alle  esigenze  turistiche  e  socio  - economiche locali e
regionali tenuto conto del  movimento  turistico,  della  consistenza
delle strutture turistiche e ricettive e della situazione demografica
e socio - economica delle diverse aree e subaree provinciali.
  6.  Fini  alla  nomina  delle  Commissioni  di  cui all'art.   9, e
comunque non oltre 9  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge,  per  l'accertamento dei requisiti professionali del direttore
tecnico si applicano le disposozioni previste dal R.D.L. 23  novembre
1936,  n.  2523  e  successive  modificazioni  per l'accertamento dei
requisiti di direttore tecnico di ufficio di  viaggio  e  turismo  di
cat. A.

                               Art. 21
                            Norme finali

  1.  A  decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non si
applicano piu' in Piemonte  le  disposizioni  di  cui  al  R.D.L.  23
novembre  1936,  n.  2523,  convertito  in legge 30 dicembre 1937, n.
2650, e del decreto del Commissario per il Turismo 29 ottobre 1955.
  2. A decorrere dalla stessa data e' abrogata la legge regionale  31
agosto 1979, n. 55.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  "Bollettino
Ufficiale" della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte.

                                   Data a Torino, addi' 30 marzo 1988
                                          Vittorio Beltrami

(¹) Testo non ufficiale. La sola stampa del Bollettino Ufficiale ha carattere legale.
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