LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34 (¹)
(BURL n164 , del 19.11.2007)
“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“.
IL CONSIGLIO
REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
- TITOLO I
NORME GENERALI-
- ART.1 (Finalità)
- ART. 2 (Definizione delle agenzie di viaggio e turismo)
- ART. 3 (Attività)
- ART. 4 (Competenze della provincia)
- ART. 5 (Richiesta di autorizzazione)
- ART. 6 (Autorizzazione all'apertura di agenzia)
- ART. 7 (Contenuto dell'autorizzazione)
- ART. 8 (Periodi di apertura)
- ART. 9 (Sospensione dell'attività)
- ART. 10 (Cessazione dell'attività)
- ART. 11 (Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo)
- ART. 12 (Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo)
- ART.13 (Esame di idoneità per direttore tecnico)
- ART. 14 (Albo provinciale dei direttori tecnici)
-
- TITOLO II
TUTELA DELL’UTENTE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
- TITOLO III
ATTIVITA’ DI ALTRI SOGGETTI
- TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
-
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione puglia.
Data a Bari, addì 15 novembre 2007
VENDOLA
Testo non ufficiale. La sola stampa del Bollettino Ufficiale ha carattere legale.