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Stemma Sicilia

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 27. (¹)


 Norme per il turismo.

  (Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17
                        dell'11 aprile 1996)

                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato

                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
    Consiglio regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport

  1.  Il  Consiglio  regionale  per  il  turismo  di  cui  alla legge
regionale 23 aprile 1956, n. 30, delibera validamente con la presenza
di meta' piu' uno dei suoi componenti.

                               Art. 2.
             Consiglio di amministrazione delle Aziende
           autonome provinciali per l'incremento turistico

  1.  Il  Consiglio  di  amministrazione   delle   aziende   autonome
provinciali  per l'incremento turistico, di seguito denominate AAPIT,
e' nominato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni
e i trasporti ed e' composto oltre che dal Presidente:
   a) dai presidenti delle aziende  autonome  di  cura,  soggiorno  e
turismo comprese nel territorio della provincia regionale;
   b)  dal  sindaco  del  capoluogo  della  provincia  regionale o da
un'assessore da lui designato;
   c) dal sindaco di un comune della provincia regionale non sede  di
azienda  autonoma  di  cura, soggiorno e turismo, e dal sindaco di un
comune montano nelle province nelle quali almeno un terzo dei  comuni
sono riconosciuti montani secondo le norme vigenti;
   d)   dal  presidente  della  camera  di  commercio,  industria  ed
artigianato  e  dal  presidente  della  commissione  provinciale  per
l'artigianato;
   e)  da  tre esperti che per attivita' esercitata diano affidamento
di capacita' e competenza specifiche.
  2. Il direttore svolge le funzioni di segretario.
  3. I membri del  consiglio  di  amministrazione  durano  in  carica
quattro anni e possono essere confermati.
  4.  Gli  attuali  consigli  di  amministrazione  mantengono la loro
composizione fino alla loro scadenza. I componenti che  vengono  meno
non  possono essere sostituiti se appartenenti a categorie diverse da
quelle di cui al comma 1.
  5. La lettera d) dell'articolo 5 del decreto del  Presidente  della
Regione   19  settembre  1986  deve  intendersi  abrogata  a  seguito
dell'entrata  in  vigore  dell'articolo  32  comma  4,  della   legge
regionale  6  marzo  1986, n. 9 com modificato dall'articolo 22 della
legge regionale i settembre 1993, n. 26.

                               Art. 3.
            Definizione di aziende ricettivo-alberghiere.
                         Attivita' ricettiva

  1. L'attivita' ricettiva e' diretta alla produzione di servizi  per
l'ospitalita'.
  2.   Sono   strutture   ricettive   gli   alberghi,   i  motels,  i
villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i  campeggi,  i
villaggi   turistici,  gli  alloggi-agrituristici,  gli  esercizi  di
affittacamere, le case e gli appartamenti per le vacanze, le case per
ferie, gli ostelli per la gioventu', i rifugi alpini.
  3.  Gli  alberghi  sono  esercizi  ricettivi  aperti al pubblico, a
gestione unitaria, che forniscono alloggio,  eventualmente  vitto  ed
altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o piu' stabili o in
parti di stabile.
  4. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e
l'assistenza  delle  autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano
alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante.
  5.  I  villaggi-albergo  sono  alberghi  che,  in  un'unica   area,
forniscono agli utenti di unita' abitative dislocate in piu' stabili,
servizi centralizzati.
  6.  Le  residenze  turistico-alberghiere  sono  esercizi  ricettivi
aperti al pubblico, a gestione unitaria, che  forniscono  alloggio  e
servizi  accessori  in unita' abitative arredate, costituite da uno o
piu' locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
  7. I campeggi sono  esercizi  ricettivi  aperti  al  pubblico  come
previsto dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14.
  8. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico,
a  gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il
soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma  di
mezzi autonomi di pernottamento.
  9.  Sono  alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali,
nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
  10. Sono esercizi di affittacamere le  strutture  composte  da  non
piu'   di  sei  camere  ubicate  in  non  piu'  di  due  appartamenti
ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed,
eventualmente, servizi complementari.
  11. Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili  arredati
gestiti  in  forma  imprenditoriale  per  l'affitto ai turisti, senza
offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o  piu'  stagioni,
con contratti aventi validita' non superiore ai tre mesi consecutivi.
  12.  Sono  case  per ferie le strutture ricettive attrezzate per il
soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dai normali canali
commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti
senza fine di lucro,  per  il  conseguimento  di  finalita'  sociali,
culturali,  assistenziali,  religiose  o  sportive, nonche' da enti o
aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
  13. Sono ostelli per la gioventu' le strutture ricettive attrezzate
per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani.
  14. Sono rifugi alpini i locali idonei ad  offrire  ospitalita'  in
zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

                               Art. 4.
              Classificazione delle aziende ricettive.
                       Revisione di classifica

  1.   Con  decreto  dell'Assessore  regionale  per  il  turismo,  le
comunicazioni ed i trasporti, sentito  il  Comitato  tecnico  di  cui
all'articolo  8  della  legge  regionale  12  giugno  1976,  n. 78, e
successive modifiche ed integrazioni, da pubblicarsi  nella  Gazzetta
ufficiale   della   Regione   siciliana   entro   centottanta  giorni
dall'entrata in vigore  della  presente  legge,  sono  determinati  i
requisiti per la classificazione in stelle delle aziende ricettive di
cui alla presente legge.
  2.   Le  aziende  ricettive  sono  classificate  con  delibera  del
consiglio di amministrazione dell'azienda  autonoma  provinciale  per
l'incremento   turistico   competente  per  territorio,  in  base  ai
requisiti posseduti.
  3. La classificazione ha validita' per un quinquennio a partire dal
primo  gennaio  dell'anno  successivo  all'entrata  in  vigore  della
presente  legge. Gli adempimenti relativi devono essere espletati nel
semestre precedente.
  4. I titolari della licenza d'esercizio per le attivita'  ricettive
di cui all'articolo 3, o i loro rappresentanti, devono, entro il mese
di  giugno  dell'anno in cui scade il quinquennio di classificazione,
inoltrare     all'azienda  autonoma  provinciale   per   l'incremento
turistico competente per territorio una denuncia contenente tutti gli
elementi  necessari per procedere alla classificazione ai sensi della
presente legge.
  5. Entro il 31  ottobre  dell'anno  precedente  il  quinquennio  di
classificazione,  ovvero  entro  un  mese  dalla data di adozione del
provvedimento  di  classifica,  l'azienda  autonoma  provinciale  per
l'incremento   turistico   trasmette  all'Assessorato  regionale  del
turismo, delle comunicazioni e dei trasporti,  per  la  pubblicazione
nella  Gazzetta  ufficiale  della  Regione  siciliana, l'elenco delle
aziende ricettive operanti nel territorio di pertinenza.
  6.  Qualora  durante  il  quinquennio,  a  seguito  di  denuncia  o
attivita' ispettiva, vengano accertati mutamenti nelle condizioni che
hanno  dato  luogo  alla  classificazione  dell'azienda ricettiva, il
consiglio di amministrazione dell'azienda  autonoma  provinciale  per
l'incremento  turistico  adotta  i  necessari  provvedimenti  per  la
revisione della classifica.
  7. Per le nuove aziende ricettive, attivate e classificate  durante
il  quinquennio,  la  classificazione  ha  validita'  per la frazione
residua del quinquennio in corso e, comunque, per almeno un triennio.

                               Art. 5.
        Denuncia dei requisiti. Assegnazione della classifica

  1. Coloro che intendano  richiedere  l'apertura  di  nuove  aziende
ricettive   e   chiederne   la   classificazione   sono  tenuti  alla
presentazione di una documentata denuncia dei requisiti dell'azienda.
  2. Per le aziende  ricettive  in  attivita',  la  classifica  viene
assegnata  sulla  base  dello  stato  di  fatto dell'immobile e degli
elementi denunciati.
  3. Ogni provvedimento di classificazione di aziende ricettive viene
adottato  dal  consiglio  di  amministrazione  dell'azienda  autonoma
provinciale  per  l'incremento  turistico  competente per territorio,
entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della denuncia
dei  requisiti  all'azienda  stessa.  Scaduto  il  termine  predetto,
provvede, su richiesta dell'interessato, l'Assessore regionale per il
turismo, le comunicazioni ed i trasporti.
  4.  I  provvedimenti adottati dall'azienda autonoma provinciale per
l'incremento  turistico  per  gli  alberghi  e   per   gli   alberghi
residenziali,  sia  per  la  classificazione  quinquennale che per la
revisione di classifica o per la classificazione  di  nuove  aziende,
devono  essere  affissi,  entro cinque giorni dalla data di adozione,
all'albo della provincia competente per il periodo di quindici giorni
e devono essere, altresi', notificati agli interessati.
  5.  La  classificazione  e'  obbligatoria  ed  e' condizione per il
rilascio della licenza.
  6. La licenza d'esercizio deve contenere  le  indicazioni  relative
alla  tipologia,  alla denominazione, alla classificazione, al numero
delle camere e dei posti letto ed all'ubicazione.
  7.  Il  titolare  della  licenza,  qualora  opti  per   un'apertura
stagionale,  comunica  all'AAPIT,  almeno  tre mesi prima, la data di
apertura e quella di chiusura.
  8. Entro il primo marzo di ogni anno, il titolare della licenza  di
esercizio  ricettivo  comunica  all'AAPIT  le  tariffe  e  l'apertura
annuale o stagionale.
  9. L'apertura delle attivita' stagionali e' consentita dal 21 marzo
al 30 ottobre.
  10. E' fatto obbligo di esporre in modo ben  visibile,  all'esterno
ed   all'interno   di   ciascuna   azienda,   il   segno   distintivo
corrispondente al livello di classifica assegnato.

                               Art. 6.
                Denominazione delle aziende ricettive
         informazioni descrittive - sanzioni amministrative

  1. La denominazione delle aziende ricettive  e  le  sue  variazioni
sono  approvate  dall'azienda  autonoma  provinciale per l'incremento
turistico su proposta del titolare.
  2. Fermo restando quanto  prescritto  dalla  vigente  normativa  in
materia  di  pubblicita'  dei prezzi, negli alberghi e negli alberghi
residenziali deve essere esposto, in maniera ben visibile:
   a) all'esterno:
    il  segno  distintivo  con  indicazioni  della  tipologia,  della
classificazione (espressa graficamente) e della denominazione;
   b) all'interno, nella zona di ricevimento degli ospiti:
    la licenza d'esercizio;
    l'estratto  della  denuncia  dei  requisiti, vistato dall'azienda
autonoma provinciale per l'incremento turistico competente;
    il prospetto della capacita'  ricettiva  dell'esercizio,  vistato
dall'azienda   autonoma   provinciale   per   l'incremento  turistico
competente per territorio,  completato  di  planimetria  in  caso  di
villaggi-albergo,   con  specificazione  della  numerazione  e  della
capacita' ricettiva  dei  singoli  locali  adibiti  ad  alloggio  dei
clienti;
    la  cartina  geografica  della zona, il recapito di un medico, di
una farmacia, dell'ufficio postale ed altre eventuali indicazioni  di
servizi  ottenibili  nella zona, limitatamente ad esercizi ubicati in
frazioni o in localita' isolate.
  3.  L'azienda  autonoma  provinciale  per  l'incremento  turistico,
competente  territorialmente,  punisce con la sanzione amministrativa
di una  somma  da  lire  500  mila  a  lire  3  milioni  il  titolare
dell'azienda ricettiva che:
   attribuisce  al  proprio  esercizio  con  scritti stampati, ovvero
pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, un'attrezzatura non conforme
a quella esistente, una classifica o  una  denominazione  diversa  da
quella approvata;
   omette  di  inoltrare  denuncia  ai  sensi dell'articolo 5, ovvero
denunci elementi non veritieri o incompleti;
   si  rifiuta  di  fornire  all'azienda  autonoma  provinciale   per
l'incremento  turistico  le  informazioni  richiestegli ai fini della
classificazione o  di  consentire  gli  accertamenti  disposti  dalla
stessa  azienda  autonoma  provinciale  per l'incremento turistico al
medesimo fine;
   utilizza i locali destinati ad alloggio clienti con un  numero  di
posti-letto superiore a quello autorizzato.
  4.  In  tutti  i  casi  di recidiva nella inosservanza del presente
articolo l'AAPIT competente  territorialmente  puo'  disporre,  oltre
alla sanzione amministrativa, anche la diffida ad adempiere ovvero in
alternativa il provvedimento di chiusura.
  5.  Il  titolare  della  licenza  di esercizio, entro trenta giorni
dalla data  di  comunicazione  delle  sanzioni  e  dei  provvedimenti
amministrativi   emessi   dalla   azienda  autonoma  provinciale  per
l'incremento turistico competente  per  territorio,  puo'  presentare
ricorso  in  unica  itanza all'Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni ed i trasporti, il quale decide sentito il  parere  del
Consiglio regionale per il turismo.
  6.  Gli  effetti  dei  provvedimenti sanzionatori sono sospesi fino
all'esito del ricorso di cui al comma 5.
  7. I proventi delle sanzioni previste dal  presente  articolo  sono
devoluti alla Regione siciliana per attivita' promozionali.

                               Art. 7.
     Soppressione del comitato regionale per il turismo sociale

  1.  All'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 sono
apportate le seguenti modifiche:
   a) al secondo comma dopo la parola: "trasporti" sono soppresse  le
parole:  "sentito  il  parere  del  comitato regionale per il turismo
sociale di cui al successivo articolo 4.";
   b) al quinto comma dopo la parola: "trasporti" sono  soppresse  le
parole: "sentito il comitato per il turismo sociale.";
  2.  L'articolo  4  della  legge regionale 28 aprile 1981, n.  78 e'
soppresso.
  3. All'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78  sono
apportate le seguenti modifiche:
   a)  al  primo comma, dopo le parole: "iscritti all'albo regionale"
sono soppresse le seguenti: "del comitato regionale  per  il  turismo
sociale e";
   b) al quarto comma dopo le parole: "e i trasporti", sono soppresse
le  seguenti:  "previo  parere  del comitato regionale per il turismo
sociale".

                               Art. 8.
                Vigilanza - Disposizioni transitorie

  1. L'accertamento delle violazioni agli  obblighi  stabiliti  dalla
presente   legge   compete  alle  aziende  autonome  provinciali  per
l'incremento turistico.
  2. Le aziende ricettive in attivita', che non siano dotate di tutti
i requisiti obbligatori per  la  classificazione  richiesta,  possono
regolarizzare  la  loro  posizione  entro  sei  mesi dalla entrata in
vigore della presente legge.

                               Art. 9.
             Autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
                   di agenzia di viaggio e turismo

  1.  L'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio e' subordinato
all'autorizzazione regionale  che  e'  concessa  sulla  scorta  della
sussistenza dei requisiti professionali e strutturali.
  2.  Le autorizzazioni all'esercizio delle attivita' di cui al comma
1 sono soggette al pagamento delle tasse sulle concessioni  regionali
nei modi, misura e termini previsti dalla normativa vigente.
  3.  Per  l'esercizio  di  agenzie  di viaggio e turismo da parte di
persone fisiche o giuridiche straniere si applica il disposto di  cui
all'articolo  9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto
1975, n. 640.
  4. Per quanto non previsto e  non  incompatibile  con  il  presente
articolo,  si applicano le norme di cui alla legge 17 maggio 1983, n.
217 e successive modifiche e integrazioni.

                              Art. 10.
                     Consigli di Amministrazione
         delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

  1. Il consiglio di amministrazione delle Aziende autonome di  cura,
soggiorno e turismo, e' composto da:
   a) il presidente;
   b)  un rappresentante designato dal sindaco del comune ove ha sede
l'Azienda di soggiorno;
   e) un rappresentante dell'AAPIT della provincia  ove  ha  sede  la
stazione di soggiorno designato dal presidente;
   d)  un  esperto  in marketing designato dalla Camera di commercio,
industria e artigianato;
   f)  un  esperto  in  materia  turistica  designato  dall'Assessore
regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.
  2. Il direttore dell'Azienda svolge le funzioni di segretario.

                              Art. 11.
    Nomina del presidente - requisiti - disposizioni transitorie

  1.  Il  Presidente  dell'Azienda  autonoma  di  cura,  soggiorno  e
turismo, e' nominato con  decreto  dell'Assessore  regionale  per  il
turismo,  le  comunicazioni  ed  i trasporti e dura in carica quattro
anni.
  2. Ai fini della nomina e' istituito,  con  decreto  dell'Assessore
regionale  per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la
competente  Commissione  legislativa  dell'Assemblea  regionale,   un
apposito  albo  regionale,  al  quale  possono  accedere soggetti che
abbiano ricoperto, per almeno un biennio, un incarico dirigenziale in
enti o imprese pubbliche o private operanti in ambito turistico o che
siano stati amministratori  di  enti  pubblici  o  soggetti  iscritti
all'ordine   dei   giornalisti  o  docenti  universitari  di  materie
economiche o turistiche.
  3. I requisiti per l'accesso all'albo sono accertati da un'apposita
commissione  nominata  dall'Assessore  regionale  per  il turismo, le
comunicazioni e i  trasporti  entro  trenta  giorni  dall'entrata  in
vigore   della   presente   legge,   costituita   da   tre  dirigenti
dell'Amministrazione  regionale  di   cui   uno   con   funzioni   di
coordinatore.
  4.  In  sede di prima applicazione le nomine di cui al comma 1 sono
effettuate entro sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge.

                              Art. 12.
    Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione
           dell'Azienda autonoma  delle  terme di Sciacca
          e dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale.

  1. L'articolo  5  del  decreto  legislativo  del  Presidente  della
Regione del 20 dicembre 1954, n. 12 e' cosi' modificato:
  Il consiglio di amministrazione e' composto:
   a) da un membro designato dall'Assessore regionale per il turismo,
le comunicazioni e i trasporti;
   b)  da  un medico particolarmente competente in idrotermoterapia o
materia affine, designato dall'Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni e i trasporti;
   e) da  un  tecnico  esperto  in  materia  mineraria,  geologica  o
idrotermale;
   d) da un esperto in economia aziendale o in marketing.

                              Art. 13.
 Albo per la nomina dei presidenti dell'Azienda autonoma delle terme
     di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale

  1. Ai fini della nomina dei presidenti delle Aziende autonome delle
terme di Sciacca e delle terme di Acireale si ricorre all'albo di cui
all'articolo 11, con le stesse procedure.

                              Art. 14.
               Nomina del Presidente e dei componenti

  1.  Il  primo  e  il  secondo  comma  dell'articolo  6  del decreto
legislativo del Presidente della Regione del 20 dicembre 1954, n.  12
sono cosi' sostituiti:
  "Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono
nominati  con  decreto  dell'Assessore  regionale  per il turismo, le
comunicazioni e i trasporti e durano in carica quattro anni.
  I componenti sono scelti su terne  di  nomi  fornite  dagli  ordini
professionali".

                              Art. 15.
                          Norma transitoria

  1.  Nelle more delle nomine di cui alla presente legge, l'Assessore
regionale  per  il  turismo,  le  comunicazioni  e  i  trasporti,  e'
autorizzato  a  nominare  i  Commissari  straordinari  per le aziende
autonome di cura soggiorno e turismo e per le Aziende autonome  delle
terme di Sciacca e di Acireale.

                              Art. 16.
                    Contributo per l'adeguamento
          delle strutture delle Aziende turistico-ricettive

  1.  L'Assessore  regionale  per  il  turismo,  le comunicazioni e i
trasporti e' autorizzato a concedere alle aziende turistico-ricettive
di  cui  all'articolo  3,  operanti  nel  territorio  regionale,   un
contributo  in  conto  capitale  del 35 er cento della spesa relativa
alla ristrutturazione e  all'adeguamento delle loro strutture al fine
di  garantirne  la  sicurezza  degli   impianti   e   le   condizioni
igienico-sanitarie  ai  sensi  della normativa vigente nonche' per la
costruzione di nuove strutture ricettive.
  2. Il contributo di cui al comma 1  e'  calcolato  con  riferimento
alla  spesa  massima  ammissibile  di  lire  20  milioni per camera o
equivalente.
  3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto  delle
seguenti priorita':
   a) ristrutturazione e adeguamento;
   b) nuove costruzioni.
  4.  L'articolo  7  della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, e'
abrogato.
  5. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo,
pari  a lire 55 mila milioni per il 1996 e a lire 15 mila milioni per
il 1997 si provvede con le disponibilita' di cui  al  capitolo  87521
del  bilancio  di previsione della Regione siciliana per gli esercizi
finanziari suddetti.

                              Art. 17.
       Interventi in favore delle aziende ricettive turistiche

  1. Al fine di agevolare le aziende  ricettive  turistiche,  colpite
dalla  crisi  del settore, che abbiano contratto mutui alberghieri ai
sensi  delle  leggi  regionali  e  nazionali   vigenti,   l'Assessore
regionale  per  il  turismo,  le  comunicazioni  ed  i  trasporti  e'
autorizzato a corrispondere direttamente  agli  istituti  di  credito
mutuanti,  in unica soluzione, l'importo degli interessi dovuto dalle
aziende per la rateizzazione del residuo ammortamento delle  rate  di
mutuo relative agli anni 1994 e 1995.
  2.  All'onere  di lire 2.000 milioni di cui al comma 1 si provvede,
per l'esercizio finanziario 1996, con la disponibilita' del  capitolo
21257 del bilancio di previsione della Regione.

                              Art. 18.
                     Modifica alla composizione
          del comitato organizzatore delle Universiadi 1997

  1.  All'articolo  3 comma 1, della legge regionale 26 ottobre 1993,
n. 29, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 23 maggio
1994, n. 16 sono aggiunte le seguenti lettere:
   "r)  i  delegati  provinciali  del  CONI  delle citta' di Palermo,
Catania e Messina;
   s) l'Avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o suo delegato".

                              Art. 19.
           Spese di ospitalita' per i componenti della FISU

  1. Alle spese di ospitalita' per  i  componenti  della  Federazione
internazionale  sports  universitari  (FISU)  si  fa  fronte  con  lo
stanziamento autorizzato dall'articolo 3  della  legge  regionale  26
ottobre 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni ed imputato
al capitolo 48254 del corrente bilancio.
  2.  La  denominazione  del capitolo predetto viene integrata con il
seguente inciso: "e per l'ospitalita' ai componenti delle delegazioni
FISU".

                              Art. 20.
                        Abrogazione di norme

  1. Sono soppressi gli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 12
giugno 1976, n. 78, gli articoli 22 e 23  della  legge  regionale  12
aprile 1967, n. 46 e l'articolo 80, comma 1, della legge regionale 11
maggio 1993, n. 15.

                              Art. 21.
                          Entrata in vigore

  1.  La  presente  legge  sara'  pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana ed entrera' in vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione
  2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
   Palermo, 6 aprile 1996

                              GRAZIANO

                 Assessore regionale per il turismo
                   le comunicazioni ed i trasporti
                               Basile

(¹)Testo non ufficiale. La sola stampa del Bollettino Ufficiale ha carattere legale.
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