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Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO (¹) (²)

ALLEGATI

A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S/1, S/2, S/3, S/4, T, U

(¹) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 5/2003 (G.U. 1ª serie speciale n. 6/2003). Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 43/2004 (G.U. 1ª serie speciale n. 5/2004) con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 33, comma 3, 34, comma 8, 43, comma 9, 51, comma 3, 54, comma 2, 60, comma 3 e 90, comma 1 e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 91, comma 8. La Corte, nell’affrontare il motivo di impugnativa legato alla legittimità della previsione dell’esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali a cui era stato conferito con legge regionale l’esercizio di funzioni amministrative, ha riconosciuto la possibilità che la legge regionale, in materia di propria competenza, preveda, nell’ipotesi di mancato esercizio di funzioni amministrative attribuite relative al compimento di atti o di attività obbligatorie, l’esercizio di poteri sostitutivi in capo ad un organo di governo regionale disciplinandone presupposti e procedure.

(²) Il testo normativo è tratto dal sito link esterno www.consiglioveneto.it
Testo non ufficiale. La sola stampa del Bollettino Ufficiale ha carattere legale.

 

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