Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)
TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO (¹) (²)
- TITOLO I
Organizzazione turistica della Regione- CAPO I
Finalità, soggetti e competenze - CAPO II
Strumenti operativi- SEZIONE I
Strumenti di programmazione turistica regionale - SEZIONE II
Strumenti di programmazione turistica provinciale - SEZIONE III
Sistema informativo turistico regionale - SEZIONE IV
Disposizioni sulla conferenza provinciale permanente del turismo - SEZIONE V
Uffici provinciali di informazione e accoglienza turistica (IAT)
- SEZIONE I
- CAPO I
- TITOLO II
Disciplina in materia di operatori turistici- CAPO I
Strutture ricettive - CAPO II
Disciplina delle concessioni del demanio marittimo a finalità turistica e degli stabilimenti balneari - CAPO III
Operatori del settore della produzione, organizzazione ed intermediazione di pacchetti turistici - CAPO IV
Disposizioni sulle professioni turistiche - CAPO V
Norme transitorie e finali
- CAPO I
- TITOLO III
Sviluppo dell'offerta turistica regionale- CAPO I
Norme generali- SEZIONE I
Criteri generali di finanziamento - SEZIONE II
Finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese - SEZIONE III
Interventi in favore dei garanti delle piccole e medie imprese e di soggetti pubblici - SEZIONE IV
Contributi in conto capitale a soggetti privati non operanti a regime d'impresa - SEZIONE V
Disposizioni finali
- SEZIONE I
- CAPO II
Interventi di natura settoriale
- CAPO I
- TITOLO IV
Disposizioni finali
ALLEGATI
A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S/1, S/2, S/3, S/4, T, U
(¹) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 5/2003 (G.U. 1ª serie speciale n. 6/2003). Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 43/2004 (G.U. 1ª serie speciale n. 5/2004) con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 33, comma 3, 34, comma 8, 43, comma 9, 51, comma 3, 54, comma 2, 60, comma 3 e 90, comma 1 e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 91, comma 8. La Corte, nell’affrontare il motivo di impugnativa legato alla legittimità della previsione dell’esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali a cui era stato conferito con legge regionale l’esercizio di funzioni amministrative, ha riconosciuto la possibilità che la legge regionale, in materia di propria competenza, preveda, nell’ipotesi di mancato esercizio di funzioni amministrative attribuite relative al compimento di atti o di attività obbligatorie, l’esercizio di poteri sostitutivi in capo ad un organo di governo regionale disciplinandone presupposti e procedure.
Testo non ufficiale. La sola stampa del Bollettino Ufficiale ha carattere legale.