regione abruzzo

L.R.12 gennaio 1998, n. 1
Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art. 17 Attività turistiche esercitate dalle imprese di trasporto pubblico

Le imprese che, esercitando l'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, assumano direttamente anche l'organizzazione dei viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto, sono assoggettate alle disposizioni della presente legge.