regione abruzzo

L.R.12 gennaio 1998, n. 1
Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art. 18 Requisiti professionali del direttore tecnico e iscrizione all'albo regionale.

1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata ad un direttore tecnico iscritto all'albo regionale disciplinato dalla presente legge (26).

2. Sono iscritti d'ufficio tutti i soggetti che risultino comunque iscritti all'albo di cui all'art.14 della legge regionale n. 39 del 1987 nonché tutti i soggetti che per oltre 15 anni abbiano, in via continuativa, materialmente esercitato l'attività di direttore di agenzia di viaggi anche in assenza di autorizzazione a condizione che venga documentato che siano state regolarmente assolte le tasse di concessione regionali(27).

3. Con provvedimento dirigenziale sono iscritti altresì, su domanda, nell'albo coloro che hanno conseguito l'attestato di idoneità all'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, previo superamento degli esami espletati secondo le modalità previste dalla presente legge (28).

4. Sono del pari iscritti, su domanda, all'Albo regionale dei direttori tecnici:
a) coloro i quali siano in possesso di attestato di idoneità, conseguito presso altra Regione e Provincia autonoma, o che comprovino l'iscrizione al registro della Regione di provenienza;
b) i cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE in possesso di titolo abilitante allo svolgimento delle relative funzioni nei paesi di provenienza;
c) i direttori tecnici, cittadini di Stati non appartenenti all'UE, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità a quello previsto dalla presente legge(29).

5. All'albo sono inoltre iscritti i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4, secondo comma, lettere a), b), c) e d) e terzo comma del D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392, i quali possono conseguire l'idoneità a Direttore Tecnico previo accertamento della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme citate. A tal fine gli interessati dovranno produrre istanza in carta legale, con firma autenticata, alla Regione Abruzzo - Settore Turismo (30) .

6. Alla domanda deve essere allegata, a seconda dei casi, la documentazione in regola con le norme sul bollo comprovanti il possesso dei requisiti sopra richiamati, con espresso riferimento ad una delle condizioni previste dall'art. 4 secondo comma, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392. Unitamente alla domanda, l'interessato dovrà produrre il certificato del casellario giudiziale, o documento equipollente, al fine di verificare la mancanza delle condanne o delle misure di polizia di cui all'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931(31).

7. L'albo regionale dei direttori tecnici viene pubblicato sul B.U.R.A. e aggiornato ogni anno(32).

8. Il direttore tecnico deve prestare a tempo pieno la propria attività professionale, con carattere di continuità ed esclusività, in una sola agenzia