regione abruzzo

L.R.12 gennaio 1998, n. 1
Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art. 24 Vigilanza e controllo

Spettano alla provincia competente per territorio le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività disciplinate dalla presente legge anche con l'ausilio delle forze di P.S. a ciò proposte secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai funzionari all'uopo incaricati deve essere consentito l'accesso ai locali e alla documentazione delle agenzie di viaggi e delle associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi.
La Provincia può avvalersi per l'acquisizione di notizie sul funzionamento delle predette organizzazioni anche degli Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT).