regione abruzzo

L.R.12 gennaio 1998, n. 1
Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art. 25 Associazioni nazionali senza scopo di lucro

1. Le Associazioni senza scopo di lucro di cui all'art.7, comma 9, della legge 29 marzo 2001, n. 135 che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate a svolgere, in modo continuativo ed organizzativo le attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni esclusivamente per i propri associati senza l'autorizzazione di cui all'art. 5 della(46).
2. Per poter svolgere l'attività, le Associazioni devono dimostrare, alla Provincia competente per territorio, di possedere i seguenti requisiti:
a) perseguimento di almeno una delle finalità indicate al comma 1;
b) assenza di qualsiasi forma di lucro, nonché di qualsiasi dipendenza da soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriali;
c) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;
d) fruizione dei servizi solo da parte degli associati (47).
3. Le Associazioni senza scopo di lucro devono stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all'attività, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla L. 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111(48).
4. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio va inviata annualmente alla Provincia competente per territorio (49) .
5. Il responsabile organizzativo a livello nazionale deve risultare iscritto all'albo regionale dei direttori tecnici, competente per territorio(50.
6. Tale soggetto è responsabile organizzativo anche delle attività esercitate dalle articolazioni territoriali (51).
7. L'attività del responsabile organizzativo che può essere svolta da un socio, è incompatibile con l'attività di responsabile organizzativo di altra associazione (52) .
8. Le associazioni sono tenute ad inviare, alla Provincia competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno il programma delle attività e sono tenute, altresì, a comunicare le eventuali variazioni a detti programmi (53).
9. In tali programmi devono essere precisate le condizioni di annullamento del viaggio, la dicitura che trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati e gli estremi della garanzia assicurativa (54) .
10. Copie dei programmi di viaggio devono essere trasmesse alla Provincia prima della diffusione per la verifica della conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 della presente legge (55).
11. Le insegne poste all'ingresso degli uffici delle associazioni, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività, devono contenere l'indicazione che esse sono riservate ai soli soci dell'associazione (56).