regione abruzzo

L.R.12 gennaio 1998, n. 1
Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art. 28 Sospensione e revoca dell'autorizzazione

La Provincia dispone la sospensione della autorizzazione:
a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi, professionali o strutturali previsti per il rilascio dell'autorizzazione, fatti salvi i casi e le modalità espressamente disciplinati dalla presente legge;
b) qualora non si provveda nel termine previsto dall'art. 11, comma 9, al reintegro del deposito cauzionale;
c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi o ripetuti inadempimenti verso i clienti.
Nel provvedimento di sospensione della autorizzazione la Provincia fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.
La Provincia dispone la revoca della autorizzazione qualora entro il termine di cui al comma precedente non siano reintegrati i requisiti o eliminate le irregolarità e gli inadempimenti; l'autorizzazione è inoltre revocata quando il titolare non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'art. 13 comma 1, ovvero alla riapertura dell'agenzia, trascorsi i termini consentiti per la chiusura temporanea.