regione abruzzo

L.R.12 gennaio 1998, n. 1
Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art. 29 Sanzioni amministrative

Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale le agenzie di viaggio e turismo, i direttori tecnici e le associazioni senza fini di lucro sono soggetti alle sanzioni previste nell'allegato n. 1, previa contestazione delle infrazioni rilevate.
In caso di recidiva le sanzioni previste dall'Allegato n. 1 sono raddoppiate.
L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 21 novembre 1981, n. 689.
Le Province utilizzano le somme direttamente introitate a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia turistica.

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