regione abruzzo

L.R.12 gennaio 1998, n. 1
Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art. 3 Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti. Le predette attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente.
Sono connesse all'attività di Agenzia di Viaggi e Turismo le seguenti attività:
a) la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti anche per mezzo di terminali elettronici od altre macchine emettitrici, per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;
b) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti;
c) l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza ai propri clienti nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio delle attività professionali di guida ed accompagnatore turistico;
d) la prenotazione di servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive, di cui all'art.6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
e) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;
f) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.
Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio ai sensi della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.), ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché ai sensi della Direttiva C.E.E. del 13 giugno 1990, n. 314, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» così come recepito dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 «Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» 2).

(2)La data del provvedimento sopra citato è stata così corretta con avviso pubblicato nel B.U. 13 marzo 1998, n. 3.