regione abruzzo

L.R.12 gennaio 1998, n. 1
Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art. 8 Esito dell'istruttoria preliminare e adempimenti ulteriori

Esaurita l'istruttoria di cui al precedente articolo 7, la Provincia comunica all'interessato l'esito della stessa; in caso di esito positivo fissa il termine, non superiore a giorni novanta, entro il quale quest'ultimo deve:
a) [effettuare il versamento della tassa di concessione regionale, nonché la tassa di rilascio, nell'ammontare previsto dalla normativa in vigore](12);
b) costituire la cauzione di cui al successivo articolo 11;
c) stipulare la polizza assicurativa di cui al successivo articolo 12;
d) realizzare la sistemazione delle attrezzature e dei locali in cui si intende condurre l'impresa;
e) acquisire e produrre il certificato di agibilità e di destinazione d'uso dei locali.
Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che l'interessato abbia esattamente ottemperato agli adempimenti, ivi previsti, la domanda di autorizzazione decade a tutti gli effetti. In via eccezionale, sulla base di comprovata motivazione, la Provincia può concedere, per una sola volta, una proroga per detti adempimenti, non superiore a giorni sessanta.
Concluse positivamente le fasi istruttorie previste, la Provincia adotta il provvedimento di autorizzazione, previo accertamento, della idoneità funzionale dei locali.