regione abruzzo

L.R.12 gennaio 1998, n. 1
Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art. 9 Contenuto dell'autorizzazione

L'autorizzazione deve indicare espressamente:

a) la denominazione dell'agenzia di viaggio;

b) il titolare, persona fisica o società. Per le società, l'autorizzazione deve altresì indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale di esse e il legale rappresentante delle medesime;

c) le generalità del direttore tecnico;

d) l'ubicazione dei locali ove viene svolta l'attività.

[Nella autorizzazione viene, altresì, annotato il carattere di agenzia principale, ovvero di filiale o succursale. La Provincia da notizia dell'avvenuta apertura di una agenzia succursale o filiale alla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia principale](13).
Ogni modificazione degli elementi di cui al comma i relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, alla denominazione o ragione sociale della società, alla ubicazione dei locali di esercizio in comune di altra provincia, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre modificazioni comprese quelle di cui al comma 2, comportano l'aggiornamento della autorizzazione mediante annotazione. In ogni caso la Provincia procede al rilascio della nuova autorizzazione, previa verifica dei presupposti previsti dalla presente legge relativi alla modifica stessa.
Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile copia della autorizzazione all'esercizio.