regione basilicata

L.R. N. 8 DEL 29-03-1999
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 11 - Programmi di viaggio

1. Gli opuscoli informativi ed i contratti di viaggio concernenti i pacchetti turistici, i viaggi, le escursioni, prodotti, organizzati e venduti dalle agenzie di viaggio e turismo, devono attenersi alle prescrizioni richieste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111, dalla legge 27 dicembre 1977 n.1084 e successive modificazioni.

2. Il Programma costituisce un'offerta al pubblico ed è l'elemento di riferimento della promessa di servizi ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento. Il Programma è posto a disposizione dei consumatori.

3. Copia dei prodotti di viaggio e turismo organizzati dalle agenzie operanti sul territorio regionale, devono essere trasmessi alla Provincia con lettera raccomandata al fine della vigilanza sui corretti adempimenti prescritti.

4. Il contratto di viaggio è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione internazionale relative ai contratti di viaggio (CCV) nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111, e successive modificazioni.

5. La pubblicità delle iniziative, in qualsiasi forma realizzata e diffusa, deve contenere l'esplicito riferimento all'agenzia e al relativo provvedimento autorizzativo.