regione basilicata

L.R. N. 8 DEL 29-03-1999
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 12 - Tasse di concessione

1. L'autorizzazione all'apertura di agenzia di viaggio e turismo, è soggetta al pagamento della tassa di concessione regionale prevista dalla legislazione vigente.

2. L'esercizio di attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto al versamento della tassa di concessione annuale, da effettuarsi entro il 31gennaio dell'anno di riferimento. Tale versamento vale a tutti gli effetti quale rinnovo dell'autorizzazione.

3. La tassa di rilascio è dovuta per ogni variazione che comporti modifica alla titolarità dell'autorizzazione originaria.

4. Il pagamento delle tasse di concessione regionale, nonché delle tasse di rinnovo annuali, è dovuto nella misura prevista dal decreto legislativo 22giugno 1991 n.230, in relazione al numero degli abitanti del comune in cui è situata l'agenzia.

5. Il versamento è effettuato sul conto corrente intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata.