regione basilicata

L.R. N. 8 DEL 29-03-1999
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 14 - Deposito cauzionale

1. Per il rilascio dell'autorizzazione il titolare dell'agenzia dovrà costituire presso la Provincia competente per territorio un deposito cauzionale nella misura di:

a) lire 40.000.000 per le agenzie di viaggio di cui all'art.3, comma 1, lettera b);

b) lire 75.000.000 per le agenzie di viaggio di cui all'art.3, comma 1, lettera a);

c) lire 100.000.000per le agenzie che svolgono congiuntamente le attività di cui all'art.3, comma 1, lettera a) e b). L'entità di tale deposito può essere variato, periodicamente, con provvedimento della Giunta Regionale.


2. Il deposito cauzionale, purché sia garantita senza alcuna limitazione l'immediata disponibilità delle somme, può essere costituito anche da:

a) titoli di rendita pubblica esenti da vincoli;

b) titoli al portatore;

c) polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.


3. Il deposito cauzionale è istituito a garanzia dei danni eventualmente recati agli utenti da ogni attività dell'agenzia. Con provvedimento della Provincia esso può essere anche utilizzato:

a) a ristorno di sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge e non corrisposte, a fronte di inoppugnabile ordinanze-ingiunzioni di pagamento;

b) a garanzia della tassa di concessione non pagata.


4. Nei casi in cui il deposito cauzionale si riduca rispetto alla sua consistenza originaria per effetto dell'applicazione del comma 3, esso deve essere reintegrato nel suo importo entro trenta giorni dal ricevimento della diffida della Provincia ad adempiervi, pena la revoca dell'autorizzazione.

5. Il deposito cauzionale è vincolato fino a quando permane in essere l'attività dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è disposto dalla Provincia non prima di 180 giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'agenzia.