regione basilicata

L.R. N. 8 DEL 29-03-1999
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 17 - Commissione d'esame

1. Ai fini di cui al precedente articolo, è costituita la Commissione per l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali.

2. La Commissione, nominata con deliberazione della Giunta Regionale, è così composta:

a) un dirigente del Dipartimento Attività Produttive che la presiede;

b) tre docenti, o comunque esperti, nelle materie di: economia del turismo, tecnica e consulenza aziendale relative alle Agenzie di Viaggio, legislazione del turismo;

c) un Direttore Tecnico scelto tra quelli iscritti al Registro Regionale;

d) un docente di lingua inglese, integrato di volta in volta da un docente della seconda lingua straniera oggetto di esame.


3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Dipartimento Attività Produttive con mansioni non inferiori alla settima qualifica funzionale.

4. Le sedute della Commissione sono valide qualora siano presenti i componenti di cui al 2° comma lettere a), b), c) e d) relativamente al docente di inglese e, in sede di esame e di valutazione di ciascun candidato, i docenti della seconda lingua di cui alla medesima lettera c).

5. Ai membri della Commissione competono le indennità previste dalla L.R.2 marzo 1992 n.7 con le previsioni di cui all'art.1relative alla VII/VIII qualifica funzionale.