regione basilicata

L.R. N. 8 DEL 29-03-1999
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 18 - Attestato di idoneità

1. La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva l'esito delle prove di esame.

2. Il Presidente della Giunta o l'Assessore competente, se delegato, rilascia, a chi abbia superato positivamente le prove di esame, un attestato di idoneità comprovante l'accertamento delle conoscenze di cui all'art.16, comma 1.