regione basilicata

L.R. N. 8 DEL 29-03-1999
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 19 - Registro regionale dei direttori tecnici

1. Presso il Dipartimento Attività Produttive - Ufficio Turismo - è tenuto ed aggiornato il Registro dei direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo.

2. Sono iscritti di ufficio tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti al Registro di cui all'art.12 della soppressa L.R.13 novembre 1989 n.31.

3. Con deliberazione della Giunta Regionale sono altresì iscritti al Registro i soggetti che comprovino il possesso dei requisiti di cui all'art.15, comma 3. Tali iscrizioni avvengono su domanda in carta legale con la quale devono essere dichiarati la cittadinanza, i dati di nascita e la residenza. La domanda di iscrizione deve essere corredata:

a) attestato di idoneità rilasciato dalla Regione Basilicata o da altre Regioni o Province autonome, o la documentazione, riconosciuta valida anche per i cittadini italiani, di cui al decreto legislativo 23 novembre 1991 n.392;

b) estratto del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, di data non antecedente ai sei mesi dalla presentazione dell'istanza.


4. Il Registro dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo è pubblicato ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

5. Le certificazioni di cui alle lettere a) e b) del terzo comma possono essere comprovate dagli interessati con dichiarazioni sostitutive, anche contestuali all'istanza di iscrizione.