regione basilicata

L.R. N. 8 DEL 29-03-1999
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 2 - Delega alle Province

Fatte salve le attività esercitate direttamente dalla Regione, stabilite negli articoli successivi, sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo e le attività di organizzazione di viaggio delle associazioni senza scopo di lucro, nonché la vigilanza e il controllo, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative.