regione basilicata

L.R. N. 8 DEL 29-03-1999
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 21 - Associazioni senza scopo di lucro

1. E' istituito presso il Dipartimento Attività Produttive - Ufficio Turismo - il Registro Regionale delle associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, a livello nazionale con riconoscimento formale di organi centrali dello Stato, con rappresentanza sul territorio regionale.

2. Dette associazioni, senza l'autorizzazione di cui all'art.5, possono svolgere esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e realizzazione di viaggi e soggiorni nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva CEE del 13giugno 1990, n.314, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995 n.111, fermo restando il rispetto di quanto previsto agli artt.11 e 13, della presente legge.

3. Possono chiedere l'iscrizione nel registro di cui al comma 1le associazioni che abbiano in Basilicata un numero di soci non inferiore a 500, tale condizione dovrà essere dimostrata annualmente alla Regione, attraverso un atto sostitutivo di notorietà del Legale rappresentante attestante il numero dei soci iscritti nell'apposito registro. Le stesse associazioni devono possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti e tra gli scopi statutari deve figurare la promozione del turismo sociale per i propri associati.

4. Le associazioni che intendono essere iscritte al Registro regionale devono presentare apposita domanda alla Giunta Regionale, indicando la sede legale dellassociazione e le generalità del rappresentante legale della stessa.

5. Nella domanda deve essere dichiarato il possesso della cittadinanza italiana, la residenza e deve essere allegato:

a) certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del rappresentante legale o dichiarazione sostitutiva anche contestuale allistanza di iscrizione al Registro;

b) copia autenticata dellatto costitutivo e dello statuto;

c) dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante, nel quale sia espressamente indicato il possesso dei requisiti di cui al comma 1, che costituiscano titolo per liscrizione al Registro;

d) polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività, nellosservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977 n.1084, nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995n.111.Annualmente va inviata la documentazione comprovante lavvenuto pagamento del premio;

e) dichiarazione del legale rappresentante dellassociazione, concernente lindicazione delle sedi, del responsabile delegato sul territorio regionale per le attività turistiche svolte dallassociazione.


6. Le insegne poste allingresso degli uffici, anche decentrati, nei quali sono organizzate le attività, devono contenere lindicazione che esse sono riservate ai soli soci dellassociazione.

7. E fatto divieto di esporre al pubblico qualsiasi offerta di Prodotti Turistici; allinterno dei locali possono essere esposti solamente offerte personalizzate, rivolte esclusivamente ai Soci.

8. Il legale rappresentante è tenuto a dare comunicazione immediata di ogni variazione intervenuta rispetto ai requisiti richiesti.

9. Il programma delle attività va inviato annualmente alla Regione, eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente e comunque prima dellinizio delle attività.

10. Liscrizione o la cancellazione dal Registro di cui al comma 1, nonché ogni variazione concernente i dati originari, è disposta con provvedimento della Giunta Regionale.

11. La Giunta Regionale, fatta salva lapplicazione delle sanzioni pecuniarie, cancella lassociazione dal Registro ed ingiunge la cessazione dellattività qualora non sia stipulata la polizza assicurativa ovvero in tutti i casi di reiterate irregolarità nello svolgimento dellattività. In presenza di tale ingiunzione, lassociazione non può richiedere la reiscrizione prima che sia trascorso un anno dal provvedimento di cancellazione dal Registro.

12. Ogni altra associazione, non avente i requisiti previsti dal presente articolo deve servirsi, per lorganizzazione tecnica dei viaggi, di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione per svolgere le attività di cui alla lett. b) del 1°comma dellart.3.

13. E esclusa dalla disciplina della presente legge lorganizzazione di viaggi e soggiorni da parte di enti pubblici territoriali nellambito dello svolgimento di proprie attività istituzionali.

14. Le scuole e gli istituti, che intendono svolgere nel contesto dei propri ordinamenti viaggi di durata superiore a un giorno, devono attenersi, oltre che alle disposizioni impartite dai singoli provveditorati e dal ministero, anche alle disposizioni della presente legge, ovvero devono avvalersi dellorganizzazione tecnica di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione di cui alla lett. b) del comma 1 dellart.3.