regione basilicata

L.R. N. 8 DEL 29-03-1999
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 22 - Sodalizi, gruppi sociali e comunità

1. L'esercizio occasionale, senza scopo di lucro, di iniziative turistiche e ricreative, organizzate per aggregazioni sociali temporanee o da sodalizi, gruppi sociali, comunità ed enti concordati, aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, rivolte esclusivamente ai propri aderenti, non è soggetto alle disposizioni della presente legge, purché il soggetto organizzatore stipuli un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti.

2. La Giunta Regionale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ingiunge la cessazione di ulteriore attività, qualora sia accertata che non è stata stipulata l'assicurazione di cui al comma precedente.