regione basilicata

L.R. N. 8 DEL 29-03-1999
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 23 - Vigilanza delle Province

1. Spettano alle Province, per il territorio di competenza, le funzioni di vigilanza e controllo su tutte le attività disciplinate dalla presente legge, anche con l'ausilio delle forze di pubblica sicurezza a ciò preposte, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

2. Con provvedimento della Giunta Provinciale competente per territorio è istituito un organismo di vigilanza composto da un dipendente della Provincia, un dipendente del Dipartimento Attività Produttive e un rappresentante dell'Azienda di Promozione Turistica.