L.R. N. 8 DEL 29-03-1999
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO
Art. 24 - Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
1. E' disposta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dell'agenzia da uno a sei mesi:
a) qualora siano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;
b) qualora siano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi e ripetuti inadempimenti verso i clienti.
2. Durante il periodo di sospensione, l'agenzia deve essere chiusa e non può svolgere l'attività autorizzata.
3. La Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione qualora non siano eliminate le succitate inadempienze e qualora l'agenzia non cessi l'attività durante il periodo di sospensione.
4. La perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione e/o la mancata comunicazione relativa alle eventuali variazioni delle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione, comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.
5. La mancanza di copertura assicurativa per i danni agli utenti comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.
6. Nel caso che l'attività non sia iniziata entro novanta giorni, l'autorizzazione è dichiarata decaduta così come nel caso non sia pagata la tassa di concessione annuale.
7. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono assunti dalla Giunta Provinciale competente per territorio, in presenza di verbale di contravvenzione redatto ai sensi dell'art. 23 e gli stessi provvedimenti sono comunicati alla polizia municipale competente.