regione basilicata

L.R. N. 8 DEL 29-03-1999
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 25 - Sanzioni amministrative

1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 6 milioni a lire 20 milioni:

a) chiunque intraprenda o svolga le attività di cui all'art. 3 senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione dalla Provincia;

b) chiunque contravvenga alle disposizioni previste dall'art. 13;

c) chiunque contravvenga alle disposizioni previste dall'art. 20;

d) le Associazioni iscritte a Registro di cui all'art. 21 che effettuino attività in modo difforme da quella prevista dalla presente legge, e/o a favore di non associati, o che contravvengano all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa;

e) i sodalizi, i gruppi sociali e le comunità di cui all'art. 22, che contravvengono agli obblighi ivi previsti;

f) chiunque svolga attività diverse da quelle autorizzate;

g) il titolare dell'agenzia che si avvalga di un direttore tecnico non iscritto al registro regionale, nonchè colui che svolga attività di direttore tecnico senza possedere il requisito dell'iscrizione in detto registro;

h) chiunque pubblichi e, comunque, diffonda programmi di viaggio in contrasto con le norme contenute nella presente legge, ovvero non rispetti il contenuto dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio.


2. E' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 4 milioni a lire 15 milioni:

a) chiunque presti la propria attività non in forma esclusiva presso l'agenzia della quale risulti essere direttore tecnico e non osserva le disposizioni contenute al comma 2 dell'art. 15 della presente legge;

b) chiunque faccia uso della denominazione "agenzia di viaggio e turismo" o similari senza aver ottenuto l'autorizzazione, ovvero usa una denominazione diversa da quella autorizzata.


3. In caso di recidiva, le sanzioni sono applicate al doppio della misura inizialmente irrogata, anche se si tratta di violazione di diversa specie. Qualora nei successivi cinque anni siano comminate ulteriori sanzioni, la Provincia procede alla revoca dell'autorizzazione.

4. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie comporta la rivalsa sul deposito cauzionale.

5. Fermo il disposto di cui alla lett. a) del comma 1, chi esercita attività di agenzia senza la prescritta autorizzazione, non può ottenere l'autorizzazione provinciale per un periodo di tre anni dalla data di accertamento della violazione.

6. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 21-11-81 n.689.

7. Le Province utilizzano le somme direttamente introitate a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia turistica.