regione basilicata

L.R. N. 8 DEL 29-03-1999
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 27 - Norma finanziaria

1. Agli oneri previsti dal comma 5 dell'art. 17 si provvede mediante impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sul Cap. 550 ed allo stesso o corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi, avente denominazione, "Spese per il funzionamento di comitati, commissioni e consiglio, compresi i gettoni di presenza ai componenti e le indennità di missione e rimborso spese di trasporto (L.R. 29/1973 e successive modificazioni)".

2. Agli ulteriori oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, quantificati per l'anno in corso in L. 17.500.000, si farà fronte con la disponibilità esistente sul capitolo 7410, avente denominazione "Contributi ordinari e straordinari all'APT e oneri per le deleghe (art. 29 L.R. 30-7-96 n. 34)", del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999. Per gli anni successivi al 1999 si provvederà con l'approvazione della legge di bilancio.