regione basilicata

L.R. N. 8 DEL 29-03-1999
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 28 - Norma transitoria

1. La Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette, alle singole Province competenti per territorio la documentazione attinente la materia delegata.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di agenzia di viaggio e turismo, già in possesso di autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività, devono adeguare l'importo del deposito cauzionale in base a quanto disposto dall'art. 14 della presente legge, inviando la documentazione relativa alla Provincia competente per territorio.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di agenzia di viaggio e turismo, già in possesso di autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività, devono inviare alla Provincia competente per territorio copia conforme del contratto di lavoro del direttore tecnico, salvo che tale carica non sia ricoperta dal titolare individuale dell'agenzia.

4. Sono fatte salve le domande di ammissione agli esami di idoneità all'esercizio della funzione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo già presentata, ai sensi della D.G.R. n. 4256 del 23 agosto 1995, alla data di entrata in vigore della presente legge. La relativa Commissione d'esame sarà costituita ai sensi dell'art. 17 della presente legge.