regione basilicata

L.R. N. 8 DEL 29-03-1999
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 4 - Ulteriori attività delle agenzie di viaggio e turismo

Le agenzie di viaggio e turismo, in possesso delle prescritte autorizzazioni, possono svolgere anche le seguenti attività:

a) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato e abilitato ai sensi delle norme vigenti;

b) l'informazione, la consulenza e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

c) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive di cui all'art.6 della legge 17-05-1983n.217, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

d) l'attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche;

e) l'inoltro, il ritiro ed il deposito dei bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

f) il noleggio di autovetture e/o di altri mezzi di trasporto;

g) le operazioni di emissione ai viaggiatori, in nome e per conto delle imprese di assicurazione, di polizze turistiche a garanzia di infortuni, di assistenza malattia, di furto e/o danni alle cose asportate, ecc.;

h) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

i) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

l) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici, di assegni circolari ed altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;

m) l'organizzazione di convegni e congressi;

n) la prenotazione o vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto.