regione basilicata

L.R. N. 8 DEL 29-03-1999
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 5 - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo

1. L'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo, è soggetto a preventiva autorizzazione rilasciata dalla Provincia nel cui ambito territoriale ha sede l'agenzia.

2. La Provincia rilascia l'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggi alla persona fisica richiedente o al legale rappresentante nel caso di società. Il titolare, entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, è tenuto ad iniziare l'attività, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

3. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, a persone fisiche o società non appartenenti a Stati membri della Comunità Europea, è subordinato al nulla osta ai sensi dell'art.58 del D.P.R.24luglio 1977, n.616.

4. L'esercizio delle attività di cui alla presente legge, da parte di cittadini o società appartenenti a Stati membri della CEE, fatta salva l'applicazione del D. Lgs 23novembre, n.392, avviene alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

5. L'apertura di succursali o filiali di agenzie principali, comprese le succursali o filiali di agenzie principali aventi sede in altra regione italiana o Stato della Unione Europea (U.E.), deve essere comunicata alla Provincia nel cui territorio ricade la sede.

6. E' fatto divieto alle agenzie di cui all'art.3, comma 1, lettera a) di operare in locali aperti al pubblico. Eventuali vetrine, insegne o spazi pubblicitari di pubblica visione devono contenere solo prodotti di propria programmazione, indirizzare il consumatore, per l'acquisto, alle agenzie di cui all'art.3 comma 1, lett. b), ed indicare l'esclusione di vendita diretta al pubblico.

7. Per le agenzie che svolgono le loro attività all'interno di strutture pubbliche o private, che non hanno libero accesso al pubblico, fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi stabiliti dalla presente legge, è necessario il requisito di indipendenza dei locali da altre attività, fatti salvi i servizi e le entrate principali, che possono essere comuni. Analoga norma vale per le agenzie che svolgono la loro attività in un centro commerciale integrato, ove sussiste una pluralità di autorizzazioni amministrative e commerciali.

8. La Provincia deve comunicare semestralmente alla Giunta Regionale - Dipartimento Attività Produttive - gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate e delle relative modificazioni.

9. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.