regione basilicata

L.R. N. 8 DEL 29-03-1999
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 7 - Istruttoria

1. La Provincia competente per territorio, nel rispetto dei termini stabiliti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241e della L.R.23 aprile 1992 n.12:

a) accerta la regolarità della domanda, nonché la completezza e la congruità della documentazione ad essa allegata;

b) accerta, presso i competenti Uffici governativi, che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane;

c) accerta l'iscrizione al registro regionale di cui all'art.19 del direttore tecnico indicato nella domanda.


2. L'accertamento del mancato possesso dei suddetti requisiti comporta il diniego dell'autorizzazione.

3. La Provincia competente istruisce e comunica all'interessato l'esito della richiesta entro sessanta giorni e, in caso di esito positivo, fissa il termine che comunque non potrà superare i 90 giorni, entro il quale quest'ultimo deve:

a) effettuare il versamento della tassa di concessione regionale, nell'ammontare previsto dalla normativa in vigore di cui all'art.12;

b) costituire il deposito cauzionale di cui all'art.14;

c) stipulare la polizza assicurativa di cui all'art.13;

d) produrre il certificato di agibilità dei locali e della destinazione dell'uso degli stessi;

e) stipulare il contratto di lavoro del direttore tecnico qualora sia persona diversa dal titolare.


4. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che l'interessato abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade a tutti gli effetti.

6. Concluse positivamente le fasi istruttorie previste, la Provincia adotta il provvedimento di autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione.