regione basilicata

L.R. N. 8 DEL 29-03-1999
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 8 - Autorizzazione

1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:

a) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo;

b) il titolare, persona fisica o giuridica. Per le società, va altresì indicata espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale, il legale rappresentante, il codice fiscale o la partita I.V.A.;

c) l'attività autorizzata, ai sensi dell'art.3, comma 1 (a o b, entrambe le attività) e art.4;

d) il direttore tecnico;

e) l'esatta ubicazione dei locali ove è svolta l'attività.


2. La Provincia dà notizia dell'avvenuta apertura di una filiale o succursale alla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia principale per la necessaria annotazione.

3. I titolari dell'agenzia hanno l'obbligo di comunicare preventivamente alla Provincia ogni variazione che intendono apportare alle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

4. La variazione di denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo, della titolarità, a seguito di modificazione societaria, di ragione sociale, di cessione d'azienda, di tipo di attività autorizzata, di trasferimento dei locali di esercizio in altra Provincia, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.

5. La modificazione di titolarità a seguito di mera variazione del legale rappresentante, il trasferimento di sede nella stessa Provincia, la sostituzione del direttore tecnico, comportano il solo aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione in calce al provvedimento autorizzativo.

6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività o copia della stessa devono essere esposte in modo visibile, nei locali in cui operano le agenzie di viaggio.