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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34

(BURL n164 , del 19.11.2007)

“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“.

 

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 FINALITA'



1. La presente legge disciplina le competenze amministrative delle province per l’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo).

2. L’azione regionale in materia di organizzazione di viaggi e turismo si informa ai seguenti principi:
a) sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ai sensi dell'articolo 118, comma 1 della Costituzione;
b) semplificazione dell'azione amministrativa;
c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa;
d) integrazione tra i diversi livelli di governo, mediante le necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e concertazione, ivi compresi i sistemi turistici locali;
e) salvaguardia e tutela del consumatore.

3. La Regione sostiene la qualificazione delle attività di organizzazione di viaggio e turismo con l'obiettivo di rafforzarne l'affidabilità e di innalzare gli standard di qualità dei servizi offerti alla clientela.

4. Alla Regione spetta la programmazione e l’indirizzo generale, nonché il potere sostitutivo.