LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34
(BURL n164 , del 19.11.2007)
“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“.
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 10 CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ
1. La cessazione dell’attività può avvenire prima della scadenza del periodo stabilito per iniziativa del titolare, mediante comunicazione alla provincia, o per chiusura dell’esercizio disposta dalla provincia a seguito di revoca o decadenza dell’autorizzazione.