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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34

(BURL n164 , del 19.11.2007)

“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art.11 APERTURA DI SEDE SECONDARIA O FILIALE DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO

1. L’apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo a gestione diretta, anche da parte di agenzie con sede principale in altre regioni, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare alla provincia nel cui territorio sono ubicati i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale ed è ispirata al principio costituzionale della unicità di impresa.
2. La comunicazione deve indicare espressamente:
a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e gli estremi del provvedimento di autorizzazione dell'agenzia di viaggio e turismo principale;
b) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso dei locali di esercizio della sede secondaria;
c) il titolare, persona fisica o giuridica; per le società la comunicazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;
d) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia principale precisando se è diversa dal titolare o dal legale rappresentante, nonchè l'eventuale responsabile o referente della filiale o sede secondaria;
e) gli estremi del deposito cauzionale già versato nella regione in cui ha sede l'agenzia principale, qualora tale deposito cauzionale sia previsto dalla normativa di quella regione.

3. La modifica di uno degli elementi indicati al comma 2 deve essere comunicata alla provincia, entro dieci giorni dal suo verificarsi, al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di cui al comma 4.

4. Decorsi quindici giorni dall'inoltro della comunicazione alla provincia, l'attività può essere avviata. La provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge. In caso di esito negativo, la provincia vieta la prosecuzione dell'attività fino all’eliminazione delle irregolarità riscontrate.

5. A seguito di positivo accertamento, la provincia invia copia della comunicazione di cui al comma 1 all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'agenzia principale.

6. L’apertura di filiale di agenzia di viaggio e turismo a gestione indiretta (franchising) è soggetta all’osservanza delle norme di cui alla presente legge.