Art.12 ELENCO PROVINCIALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
1. Le agenzie di viaggio e turismo autorizzate o oggetto di comunicazione di inizio attività, comprese le agenzie di viaggio e turismo in possesso di autorizzazione regionale di cui alla l.r. 8/1996 e successive modifiche e integrazioni., sono iscritte nell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo istituito in ciascuna provincia.
2. Nell'elenco sono indicati la denominazione e la ragione sociale di ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del titolare e del direttore tecnico, nonché data e periodo di apertura; sono altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni.
3. L'elenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura di ciascuna provincia, che provvede, altresì, a trasmetterlo all’organo governativo competente ai fini dell’aggiornamento dell’elenco nazionale delle agenzie di viaggio e turismo.
4. Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate a cura della provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e nei siti web istituzionali della Regione e della provincia stessa.