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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34

(BURL n164 , del 19.11.2007)

“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art.13 ESAME DI IDONEITÀ PER DIRETTORE TECNICO

1. La provincia, con cadenza almeno biennale, indice l'esame per direttore tecnico. La domanda di partecipazione deve essere presentata alla provincia alla quale appartiene il comune di residenza del candidato. I candidati devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

2. Al fine di ottenere una linea omogenea negli ambiti locali, la Giunta regionale, almeno una volta l’anno, determina con proprio provvedimento i criteri, le modalità e i termini per le prove di esame, scritte e orali, finalizzate all’abilitazione all’esercizio dell’attività di direttore tecnico dell’agenzia di viaggio e turismo.

3. La commissione esaminatrice è composta da:
a) un dirigente della provincia, con funzioni di presidente;
b) un funzionario della Regione;
c) un docente o esperto per ciascuna materia d'esame;
d) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera oggetto d'esame.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente della provincia.

5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente.

6. La provincia dispone, con proprio atto, gli emolumenti da corrispondere ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice.

7. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti capacità professionali:
a) conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall'articolo 3;
b) conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico;
c) conoscenza di due tra le principali lingue estere europee, delle quali la lingua inglese obbligatoria e la seconda a scelta del candidato.

8. Per l’ammissione all’esame il candidato è tenuto a un concorso spese nella misura e nei modi stabiliti con provvedimento della provincia.