Stemma Puglia

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34

(BURL n164 , del 19.11.2007)

“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 2 DEFINIZIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che, secondo quanto precisato dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970) e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), svolgono congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attività, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti:
a) produzione, organizzazione e intermediazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, fluviale, lacuale, marittima e aerea, per singole persone o per gruppi, con o senza vendita diretta al pubblico;
b) sola intermediazione, a forfait o a provvigione e vendita diretta al pubblico di soggiorni, viaggi e crociere organizzate da altre agenzie.