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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34

(BURL n164 , del 19.11.2007)

“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“.

 

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 4 COMPETENZE DELLA PROVINCIA


1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di cui al comma 3, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 del codice civile e devono contenere indicazioni precise su:
a) il soggetto produttore o organizzatore;
b) le date di svolgimento;
c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
d) le quote di partecipazione, con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
e) la qualità e quantità dei servizi con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatore e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori e, per quanto concerne l'albergo o alloggio, devono essere indicate l'ubicazione, la categoria e la sua approvazione e la classificazione dello Stato ospitante;
f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
g) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o recesso del cliente che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
h) il periodo di validità del programma;
i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 17, con l'indicazione dei rischi coperti;
j) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione all'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;
k) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
l) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;
m) la dichiarazione che il contratto è sottoposto alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla l. 1084/1977;
n) l'obbligo di comunicare immediatamente, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi nonché all'organizzatore ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore.

2. Nei documenti di viaggio è fatto riferimento al programma di viaggio ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento degli impegni assunti.

3. Gli inserti pubblicitari diffusi attraverso giornali, trasmissioni radio-televisive o altro mezzo di comunicazione non possono contenere informazioni difformi dal contenuto dei programmi autorizzati e devono raccomandare la presa di visione del programma completo presso le agenzie.

4. I programmi, nella parte relativa al regolamento di partecipazione, sono redatti in conformità alla Convenzione Internazionale di cui alla l. 1084/1977 e al d.lgs. 206/2005.

5. I programmi, prima della stampa e della diffusione, vengono comunicati alla provincia e di detta comunicazione si fa espresso riferimento nel programma.

6. Gli obblighi di cui al presente articolo operano anche per le associazioni di cui all’articolo 20, comma 1.

7. Nei programmi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo per conto delle associazioni e organismi di cui all’articolo 20 sono evidenziate nel frontespizio, le denominazioni dell’associazione/organismo e dell’agenzia.