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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34

(BURL n164 , del 19.11.2007)

“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 5 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE


1. L’autorizzazione all’apertura di agenzie di viaggio e turismo è subordinata al nulla osta della competente autorità di pubblica sicurezza per quanto attiene l’accertamento in capo al richiedente, o al legale rappresentante in caso di società, nonché in capo al direttore tecnico, del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e successive modifiche e integrazioni.

2. La richiesta di autorizzazione è presentata alla provincia nel cui territorio l'agenzia di viaggio e turismo intende porre la sede principale, indicando:
a) le generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante;
b) le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente;
c) la denominazione dell'agenzia;
d) l'ubicazione ove l'agenzia avrà sede;
e) l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo d'apertura;
f) l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa;
g) il possesso dei requisiti di onorabilità e capacità finanziaria, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 (Attuazione della direttiva n.82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell’art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428).