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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34

(BURL n164 , del 19.11.2007)

“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art.6 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DI AGENZIA



1. A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione all’apertura di agenzie di viaggio e turismo, la provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiani.

2. La provincia, verificato quanto indicato al comma 1, ne comunica il risultato al richiedente che, entro il termine di sessanta giorni, deve:
a) trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 17;
b) trasmettere una dichiarazione che assicuri la prestazione del direttore tecnico a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività, specificando le modalità di assunzione e il tipo di contratto previsto; il direttore tecnico deve risiedere in uno dei comuni della regione Puglia;
c) produrre la documentazione da cui risulti la disponibilità dei locali e copia del relativo certificato di agibilità;
d )trasmettere il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), tutti di data non anteriore ai tre mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione della società, nonché il direttore tecnico qualora trattasi di persona diversa dal richiedente;
e) trasmettere il certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;
f) trasmettere il certificato d'iscrizione del direttore tecnico all'albo dei direttori tecnici di cui all'articolo 14;
g) trasmettere copia autenticata dell'atto costitutivo della persona giuridica quando il richiedente non sia persona fisica.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che il richiedente l'autorizzazione abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda decade.

4. La provincia, completata l'istruttoria, da espletarsi entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia.

5. L'agenzia di viaggio e turismo deve essere aperta entro centoventi giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione con comunicazione alla provincia di inizio attività e con contestuale iscrizione alla camera di commercio competente per territorio; decorsi inutilmente i termini, l'autorizzazione decade.

6. L'autorizzazione si rinnova tacitamente di anno in anno, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge e dalla legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario).

7. L’autorizzazione regionale acquisita dalle agenzie di viaggio e turismo ai sensi del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 8 (Disciplina delle attività di agenzie di viaggio e turismo), come modificato dal primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 10, deve intendersi, di diritto e a tutti gli effetti, autorizzazione provinciale.