LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34
(BURL n164 , del 19.11.2007)
“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“.
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 7 CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE
1. L'autorizzazione all’apertura di agenzie di viaggio e turismo deve indicare espressamente:
a) la denominazione dell'agenzia di viaggio;
b) il titolare, persona fisica o giuridica; per le società l’autorizzazione deve indicare espressamente l’esatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;
c) il direttore tecnico, precisando se è persona diversa dal titolare o legale rappresentante;
d) l’attività autorizzata di cui agli articoli 2 e 3;
e )l’ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d’uso della sede di esercizio.
2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1,. lettere a) e b), comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le modificazioni degli elementi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione.
3. Nelle agenzie di viaggio e turismo deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'autorizzazione all'esercizio e della comunicazione di inizio dell'attività