Stemma Puglia

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34

(BURL n164 , del 19.11.2007)

“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 9 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. L’attività dell’agenzia di viaggio e turismo può essere sospesa per un periodo non superiore a centottanta giorni:
a) per iniziativa del titolare, quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla provincia entro dieci giorni dall’evento; in tale ipotesi la sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi;
b) per iniziativa della provincia, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria.