Stemma Puglia

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34

(BURL n164 , del 19.11.2007)

“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“.

 

TITOLO II

NORME GENERALI

ART.16 COMMISSIONI ARBITRALI E CONCILIATIVE


1. La provincia promuove, tramite le associazioni dei consumatori riconosciute e iscritte nell’apposito albo regionale e le associazioni di categoria delle imprese di agenzie di viaggio e turismo, il ricorso a commissioni arbitrali e conciliative per la soluzione di controversie fra imprese di agenzie di viaggio e loro utenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 e in funzione del miglioramento della qualità del servizio, le agenzie devono inserire nei programmi di viaggio e turismo la previsione della possibilità di ricorrere a forme di conciliazione e arbitrato, anche avvalendosi delle apposite commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.