LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34
(BURL n164 , del 19.11.2007)
“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“.
TITOLO II
NORME GENERALI
ART.16 COMMISSIONI ARBITRALI E CONCILIATIVE
1. La provincia promuove, tramite le associazioni dei consumatori riconosciute e iscritte nell’apposito albo regionale e le associazioni di categoria delle imprese di agenzie di viaggio e turismo, il ricorso a commissioni arbitrali e conciliative per la soluzione di controversie fra imprese di agenzie di viaggio e loro utenti.
2. Ai fini di cui al comma 1 e in funzione del miglioramento della qualità del servizio, le agenzie devono inserire nei programmi di viaggio e turismo la previsione della possibilità di ricorrere a forme di conciliazione e arbitrato, anche avvalendosi delle apposite commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.