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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34

(BURL n164 , del 19.11.2007)

“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“.

 

TITOLO II

NORME GENERALI

ART.17 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non inferiore a due milioni di euro, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale di cui alla l. 1084/1977 e dal d.lgs. 206/2005.

2. Con cadenza annuale la Giunta regionale provvede ad adeguare il valore del massimale di cui al comma 1.

3. L'agenzia deve inviare, annualmente, alla provincia territorialmente competente, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio.

4. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa, accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta l’adozione del provvedimento di immediata chiusura dell'esercizio e la pronuncia del provvedimento di revoca dell’ autorizzazione.