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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34

(BURL n164 , del 19.11.2007)

“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“.

 

TITOLO II

NORME GENERALI

ART.20 ASSOCIAZIONI E ORGANISMI SENZA SCOPO DI LUCRO

1. Le associazioni senza scopo di lucro, costituite da almeno tre mesi, che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, comprese quelle disciplinate dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), sono autorizzate a esercitare, ai sensi dell' articolo 7 della l. 135/2001, le attività disciplinate dalla presente legge, esclusivamente a favore dei propri associati, senza munirsi dell' autorizzazione di cui all' articolo 6.

2. Ai fini di cui al comma 1, dette associazioni devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) presenza operativa su tutto il territorio nazionale con organizzazione e succursali in più regioni;
b) assenza di qualsiasi forma di lucro nell'esercizio delle attività desumibili dai bilanci sociali, nonché di qualsiasi dipendenza da soggetti e organismi esercenti attività imprenditoriali;
c )organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;
d) fruizione dei servizi sociali solo da parte degli associati;
e) finalizzazione esclusiva allo sviluppo sociale, morale e culturale della personalità degli associati.
3. Le associazioni, per esercitare le attività previste dalla presente legge, devono trasmettere alla provincia competente per territorio documentata relazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, nonchè copie conformi dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio dell'ultimo esercizio.

4. Alle attività delle associazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni sulle responsabilità e sugli obblighi previsti dalla Convenzione di cui alla l. 1084/1977, nonché le disposizioni di cui al d.lgs. 206/2005.

5. Le associazioni devono stipulare polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte nei confronti dei propri soci con l'organizzazione dei viaggi per l'esatto adempimento del programma.