Stemma Puglia

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34

(BURL n164 , del 19.11.2007)

“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“.

 

TITOLO III

ATTIVITA' DI ALTRI SOGGETTI

ART.21 ELENCO SPECIALE DELLE ASSOCIAZIONI E ORGANISMI SENZA SCOPO DI LUCRO

1. Presso ciascuna provincia è tenuto un elenco speciale delle associazioni di cui all’articolo 20, comma 1. L’elenco è pubblico e le sue risultanze sono pubblicate, a cura della provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e nei siti web istituzionali della Regione e della Provincia stessa.

2. L’iscrizione nell’elenco e l’eventuale cancellazione avvengono a richiesta dell’organismo interessato.

3. Condizione per richiedere l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 è che le associazioni possiedano, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti.

4. Alla domanda di iscrizione nell’elenco speciale deve essere allegata la seguente documentazione o relative dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi di legge, suscettibili di accertamenti:
a) certificato di cittadinanza e di residenza del rappresentante legale, certificato generale del casellario giudiziario e dei carichi pendenti;
b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
c) dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione concernente l’indicazione del responsabile delegato per le attività turistiche svolte nella associazione medesima.