Stemma Puglia

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34

(BURL n164 , del 19.11.2007)

“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“.

 

TITOLO III

ATTIVITA' DI ALTRI SOGGETTI

ART.22 GITE OCCASIONALI

1. Gli enti, gli istituti scolastici, le associazioni e i comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, dopolavoristiche e sociali, riconosciuti ai sensi dell’articolo 11 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto di cui al n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), non rientranti nelle previsioni dell’articolo 20, possono organizzare direttamente gite occasionali, manifestazioni, pellegrinaggi a santuari, luoghi di culto, monumenti patriottici e militari, in coincidenza di iniziative o ricorrenze inerenti i loro fini istituzionali.

2. Non è soggetta alle norme della presente legge l’organizzazione di viaggi da parte di enti pubblici nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.