LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34
(BURL n164 , del 19.11.2007)
“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“.
TITOLO III
ATTIVITA' DI ALTRI SOGGETTI
ART.24 USO DELLA DENOMINAZIONE
1. E’ fatto divieto alle imprese che non hanno ottenuto l’autorizzazione provinciale di cui all’articolo 6 di utilizzare, nella propria denominazione o ragione sociale, le parole “viaggio”, “turismo” e simili, nonché le loro corrispondenti in lingua straniera.