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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34

(BURL n164 , del 19.11.2007)

“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

ART.25 NORMA FINANZIARIA

1. Sono istituiti appositi capitoli nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale relativi al trasferimento alle province di una quota pari al 90 per cento delle somme riscosse a titolo di concessioni e di tasse annuali ex l.r .31/2001 per l’attività di agenzia di viaggio e turismo così epigrafati:

Entrate:
- n. 1019000 - UPB 01.01.02 - “Introiti rivenienti dal pagamento delle tasse regionali per il rilascio di concessioni e di annualità per l’attività di agenzia di viaggio e turismo ”.

Spese:
- n. 3815 - UPB 10.02.01 - “Trasferimento di quote spettanti alle province per le spese di funzionamento e di competenza amministrativa per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo - l.r. n. 34 del 15 novembre 2007”.

2. Nell’anno successivo alla riscossione delle somme, il dirigente del Settore finanze, con proprio atto di ricognizione e impegno, ripartisce tra le province la quota di cui al comma 1.

3. La ripartizione alle province si attua in rapporto all’ubicazione del domicilio fiscale delle agenzie di viaggio situate sul territorio di ciascuna provincia, ai sensi degli articoli 58 e 59 del Decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n.600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

4. La quota spettante alle province viene trasferita al netto delle somme eventualmente corrisposte ai contribuenti per rimborsi a loro dovuti per legge.

5. Agli uffici provinciali competenti per il rilascio delle autorizzazioni e alle eventuali variazioni di cui agli articoli 6, 9, 10 e 11 della presente legge si applica l’articolo 6, comma 2, della legge regionale 9 giugno 1980, n. 65 (Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali), così come sostituito dall’articolo 59 della legge regionale 6 maggio 1998, n.14.

6. Per fini di accertamento e riscossione delle tasse dovute sulle concessioni regionali, tasse annuali, gli uffici provinciali di cui al comma 5 inviano copia delle autorizzazioni ed eventuali variazioni al Settore finanze della Regione Puglia per l’aggiornamento della banca dati delle agenzie di viaggio in uso allo stesso Settore.